Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 94 del 28 marzo 2014 sono state pubblicate:

  • la Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
  • la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
  • la Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE.
Risorse:



Secondo la sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1016 del 4 marzo 2014 (che ha riformato sul punto la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Seconda Sezione, n. 4027 del 2008), è illegittima l’ordinanza di demolizione indirizzata ad un soggetto che non è il diretto autore dell’opera ed ha acquistato il bene in buona fede, si riferisce ad un bene di realizzazione assai risalente (nella fattispecie oltre 40 anni) e non fa riferimento in alcun modo alle esigenze di pubblico interesse sottese all’emanazione del provvedimento.
Il testo della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1016 del 4 marzo 2014 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Si informa che l’evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli, già programmato per il 20 marzo 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, non si potrà tenere per sopraggiunti impegni improrogabili del relatore. L’evento verrà recuperato il 25 settembre 2014, stessa ora e luogo.


Il TAR Lombardia, Milano, sezione IV, con la sentenza n. 532 del 27 febbraio 2014 ha statuito che, al fine di verificare l’impugnabilità di un atto endoprocedimentale, è necessario accertare la ricorrenza delle condizioni dell’azione, tra cui l’interesse ad agire. Il TAR Milano ha riconfermato quanto già disposto dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 1 del 28 gennaio 2012, secondo cui siffatta tipologia di atti può essere impugnata solo quando gli stessi, pur essendo inseriti all’interno del procedimento, realizzino una lesione immediata tale da trasformare quell’atto a rilevanza interna in atto di rilevanza esterna, nonché quanto statuito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2511 del 9 maggio 2013, che ha chiarito che è possibile impugnare gli atti endoprocedimentali solo quando gli stessi comportino un “arresto procedimentale”, ossia quando ci si trovi di fronte a fattispecie preclusive dell’aspirazione dell’istante o comunque preclusive di uno sviluppo per l’istante differente da quello immaginato e meno favorevole (il caso in esame riguarda l’impugnazione di un progetto preliminare di opera pubblica e del parere reso da un Ente Locale in ordine al rilascio di una concessione demaniale inerente all’area sulla quale dovrà essere attuata l’opera oggetto del progetto).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 532 del 27 febbraio 2014 è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.