Sul BURL, Supplemento Ordinario, n. 48 del 29 novembre 2019 è pubblicata la legge regionale lombarda 26 novembre 2019, n. 18 “Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali”.


Il Consiglio di Stato precisa che il provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario non va considerato nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione di potere in capo all’amministrazione procedente, sebbene alla medesima amministrazione è fatto carico dell’obbligo di non applicare la norma nazionale contrastante con il diritto eurounitario, in particolar modo quando tale contrasto sia stato sancito in una sentenza della Corte di giustizia UE; ne consegue che la violazione del diritto eurounitario implica solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto dell'atto amministrativo con il diritto interno, sussistendo di conseguenza l'onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena l'inoppugnabilità del provvedimento medesimo (fattispecie in tema di proroga di concessioni demaniali).

Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7874 del 18 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano respinge un’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione comunale con la quale si eccepisce che il ricorso avvero il PGT non sia stato notificato né alla Regione né alla Provincia, atteso che il ricorso non investe, in alcun modo, atti o singole prescrizioni dettate da tali Amministrazioni ma, esclusivamente, la legittimità dell’operato comunale; né tali Amministrazioni assumono la qualifica di controinteressate non essendo predicabile in capo alle stesse un interesse speculare a quello fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente e non essendo, comunque, ravvisabile la sussistenza di controinteressati in relazione ad un atto di pianificazione generale del territorio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2458 del 21 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto un progetto o un’attività puntuale e non attività pianificatorie o programmatorie che invece vanno sottoposte a valutazione ambientale strategica; pertanto, in relazione ad atti di pianificazione che richiedono una successiva attività di esecuzione, attraverso dei progetti specifici, non è obbligatoria l’effettuazione della VIA, dovendo la stessa essere eseguita in sede di realizzazione del singolo intervento; la normativa, d’altro canto, si limita a prevedere la facoltà e non già l’obbligo di svolgere nell’ambito del procedimento di VAS la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (cfr. art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e art. 4, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2010); aggiunge poi il TAR che, quanto al rischio di futura parcellizzazione della VIA, legata alla realizzazione di singoli progetti, va richiamato l’obbligo di procedere all’effettuazione contestuale e cumulativa della valutazione nel caso si tratti di progetti collegati e incidenti nello stesso ambito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2500 del 26 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il giudice amministrativo può considerare le prove acquisite dal giudice sfornito di giurisdizione con propria libera valutazione, potendo giungere a fondare su di esse il proprio convincimento qualora le stesse si inseriscano in un più ampio contesto valutativo e che ciò vale senz'altro per la relazione prodotta dal consulente tecnico, rispetto alla quale il giudice chiamato a decidere della causa a seguito della translatio iudicii può direttamente valutare l'affidabilità scientifica del consulente incaricato nonché apprezzare la coerenza e logicità delle valutazioni effettuate dallo stesso, anche alla luce delle controdeduzioni delle parti; va, tuttavia, considerato che ciò vale con riferimento ad un’ipotesi di accertamento tecnico eseguito nel contraddittorio delle stesse parti dinanzi al Giudice civile; nel caso in cui, al contrario, l’accertamento peritale è svolto in assenza di una delle parti, le risultanze di tale accertamento non sono utilizzabili nei confronti delle parti che non abbiano partecipato alle indagini peritali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2495 del 25 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Si segnala che l'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi – AGATIF, insieme a ANCE di Milano, Lodi e Monza e Brianza, ha organizzato per il 4 dicembre 2019 a Milano, presso Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, il convegno con titolo “IL SUBAPPALTO DOPO LA SENTENZA DEL 26 SETTEMBRE 2019 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA: QUALI SCENARI?”

Il convegno è gratuito e le modalità di iscrizione sono contenute nella locandina.



Il TAR Brescia precisa che la facile amovibilità nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire a un dehors le caratteristiche di un'opera precaria, ove tale struttura non abbia un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma sia destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione; aggiunge il TAR che va esclusa, inoltre, l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, atteso che, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata nella fattispecie esaminata incide significativamente e in modo permanente sull'assetto edilizio dell’enoteca a cui è asservita, del quale amplia la superficie e la volumetria utile, così creando un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione, in ogni periodo dell’anno, del locale interno, e pertanto, per consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 990 del 18 novembre 2019.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che l’art. 10 bis della legge n. 241/1990 esprime un principio di carattere generale, applicabile a tutti i procedimenti ad istanza di parte, avendo l'istituto del c.d. preavviso di rigetto lo scopo di far conoscere alle Amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che ben potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale; si tratta, quindi, di istituto applicabile alla generalità dei procedimenti ad istanza di parte, salvo espressa eccezione, e non rileva affatto, ai fini dell’esclusione della previa comunicazione dei motivi ostativi, il carattere vincolante del provvedimento da assumere (nella fattispecie parere idraulico in una procedura di sdemanializzazione).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2475 del 22 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato affronta le caratteristiche e gli effetti della fusione per incorporazione, nel regime antecedente alla riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, onde verificare se questa operazione straordinaria determini una cesura nel fenomeno successorio proprio del carattere permanente dell’illecito ambientale e afferma il seguente principio di diritto: “la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento”.

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 10 del 22 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte (economiche), implica l’obbligo di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2450 del 20 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano, in relazione all’ipotesi in cui l’amministrazione abbia rilasciato il titolo edilizio dopo anni dalla maturata scadenza del termine di durata del piano di lottizzazione e della relativa convenzione, chiarisce che: a) una volta scaduto il termine di efficacia della convenzione, il Comune non può in ogni caso ritenersi vincolato a riconoscere agli esborsi sostenuti dallo stesso lottizzante per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione carattere integralmente sostitutivo rispetto al contributo concessorio; b) deve tenersi presente che le opere previste dalla convenzione di lottizzazione siano strettamente correlate alle esigenze di urbanizzazione dell'area, come stimate al tempo della stipula della convenzione, e in relazione al quadro complessivo della disciplina urbanistica a quel tempo vigente, sicché decorso il termine decennale di efficacia della lottizzazione convenzionata, si impone unicamente, secondo i principi, e in assenza di una diversa disciplina di dettaglio, il rispetto degli allineamenti e delle prescrizioni di zona stabilite dal piano di lottizzazione, in applicazione dell'articolo 17 della legge n. 1150 del 1942; c) non può ritenersi pregiudicata la potestà dell'Amministrazione, una volta scaduta la convenzione urbanistica, di riconsiderare il fabbisogno di opere di urbanizzazione e di dare applicazione agli eventuali nuovi importi stabiliti per la quantificazione del contributo concessorio; d) l'eventuale impegno del Comune a riconoscere alle opere di urbanizzazione eseguite a spese del lottizzante carattere integralmente satisfattivo dell'obbligazione relativa al contributo concessorio non può vincolare l'Ente oltre il termine di durata della convenzione urbanistica.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2392 del 12 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ribadito che in ossequio al principio dell’alternatività il ricorso straordinario e il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo atto, esclude che del medesimo rapporto possano occuparsi contemporaneamente il giudice amministrativo e il Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario; da tanto consegue che nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorrerà – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.
Tale conclusione, aggiunge il Consiglio di Stato, deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione, ossia quando vi è la necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile e ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.

Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2861 del 13 novembre 2019.
Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il TAR Milano chiarisce che l’espletamento a porte chiuse della prova si pone in aperto in contrasto con la regola generale, immanente a qualunque procedura concorsuale, della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost.; aggiunge il TAR che affinché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali del concorso sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono a chiunque voglia assistervi e, quindi, anche ai candidati che abbiano già sostenuto il colloquio o che non vi siano stati ancora sottoposti, atteso che ogni candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri, onde verificare di persona il corretto operare della Commissione esaminatrice.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 2272 del 29 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano precisa che è vero che la natura non veritiera o falsa di una dichiarazione può realizzarsi anche attraverso la omissione o la incompletezza (reticenza) delle informazioni fornite, quando la informazione omessa o resa in modo parziale o incompleto attribuisce al tenore della dichiarazione un senso diverso, così che l’enunciato descrittivo venga ad assumere nel suo complesso un significato contrario al vero o negativo dell’esistenza di fatti rilevanti; tuttavia, già in base alle generali categorie penalistiche che non possono non venire in rilievo anche in subiecta materia, la non veridicità delle dichiarazioni fornite dalla impresa alla stazione appaltante presuppone la esistenza:
- a latere oggettivo, di un obbligo di informazione e di dichiarazione, sufficientemente specifico e determinato, e relativo a fatti (e non già a giudizi o “qualificazioni”);
- a latere soggettivo, nella coscienza e volontà di rendere una dichiarazione falsa e, dunque, il dolo generico dell’agente e non già il dolo specifico, irrilevanti essendo le concrete intenzioni dell’agente, non essendo richiesto l’animus nocendi o decipiendi; di guisa che non potrà parlarsi di contegno mendace in caso di mera negligenza, leggerezza o disattenzione, essendo sconosciuta al nostro ordinamento la figura del falso documentale colposo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2421 del 15 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il Consiglio di Stato precisa che possibilità prevista dall’art. 60 c.p.a. di definire il merito della causa con sentenza in forma semplificata, all’esito dell’udienza cautelare, postula la completezza non solo dell’istruttoria, ma anche del contraddittorio tra le parti in causa, il quale ultimo, per essere effettivo e in linea con la garanzia costituzionale del diritto di difesa, richiede che il relativo avviso sia dato non indistintamente ai presenti nell’aula, ma con riferimento alla singola causa, all’atto della sua chiamata; conseguentemente, il Consiglio di Stato ritiene che non concreti gli estremi dell’avviso, diretto a un contraddittorio specifico ai fini dell’immediata decisione nel merito, l’avviso effettuato indistintamente durante l’udienza pubblica di discussione, facendo riferimento a uno svariato numero di cause chiamate per la fase cautelare alla camera di consiglio del medesimo giorno.

Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 6949 del 14 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ribadisce che la destinazione a dotazioni standard di un'area privata incide fortemente sugli interessi del proprietario; è, pertanto, necessario che l'ente indichi sempre con precisione quali attrezzature debbano essere ivi realizzate, in modo da consentire l'apprezzamento, da un lato, della serietà della decisione e, da altro lato, della consistenza degli interessi pubblici che si intendono soddisfare a scapito dell'interesse privato; la motivazione rafforzata deve investire il complesso delle previsioni urbanistiche di sovradimensionamento e deve, quindi, chiarire perché il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2380 del 12 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che il curatore fallimentare è sì un pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 30 del R.D. 16/03/1942, n. 267, ma ciò non fa di lui un soggetto privato esercente una funzione di pubblico interesse assimilabile ad una pubblica amministrazione e non soggiace pertanto alla disciplina prevista dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 in materia di accesso agli atti, trattandosi piuttosto di un ausiliario del giudice, nominato con la sentenza di fallimento o con decreto del Tribunale, che amministra il patrimonio del fallito nell’ambito di una procedura concorsuale disciplinata dalla legge, sotto la vigilanza del giudice delegato; la stessa legge fallimentare, del resto, disciplina specificatamente l’accesso da parte dei terzi, agli atti e ai documenti per i quali sussiste un loro specifico e attuale interesse, prevedendo all’uopo la previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 2374 del 11 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il Consiglio di Stato precisa che dall’atto con cui il Comune dichiara di adottare il nuovo progetto di variante urbanistica senza, tuttavia, né rispettare le previsioni della legge da un punto di vista sia procedimentale sia contenutistico, né in alcun modo manifestare espressamente l’intenzione di revocare precedenti decisioni, non può trarsi l’implicita volontà di privare di efficacia pregresse deliberazioni formalmente assunte.
Invero, la revoca della deliberazione di adozione della variante generale consegue, per il Consiglio di Stato, esclusivamente:
- o alla legittima adozione di una nuova variante generale, giacché la disciplina della stessa materia (la pianificazione del territorio comunale) non può che trovare un’unica sedes materiae;
- o all’espressa e formale manifestazione della volontà consiliare, esternata con una apposita deliberazione di voler privare di efficacia la precedente deliberazione di adozione della variante generale.
Osserva, in proposito, il Consiglio di Stato che mentre con la prima evenienza il Comune sostanzialmente determina l’inizio di un nuovo procedimento pianificatorio, nella seconda, al contrario, il Comune chiude il procedimento a suo tempo iniziato con la deliberazione revocata.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 7051 del 17 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte di Giustizia Ue con riguardo alle modalità di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto al livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto così statuisce:
«1) L’articolo 6 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro conduca le operazioni di partecipazione del pubblico al processo decisionale relative a un progetto a livello della sede dell’autorità amministrativa regionale competente, e non al livello dell’unità municipale da cui dipende il luogo di ubicazione di tale progetto, qualora le modalità concrete seguite non garantiscano il rispetto effettivo dei diritti del pubblico interessato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
2) Gli articoli 9 e 11 della direttiva 2011/92 devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta che a taluni membri del pubblico interessato sia opposto un termine per presentare un ricorso che inizia a decorrere dall’annuncio di un’autorizzazione di un progetto su Internet, qualora tali membri del pubblico interessato non abbiano avuto previamente la possibilità adeguata di informarsi sulla procedura di autorizzazione conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva».

Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, del 7 novembre 2019 (causa C-280/18).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.


Il Consiglio di Stato precisa che perché un intervento possa essere qualificato di ristrutturazione edilizia occorre che sussista la possibilità di procedere, con sufficiente grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale che, seppur in parte diruto, ovvero non “abitato” o “abitabile”, esso possa essere comunque individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale in relazione anche alla sua destinazione; ne consegue che un fabbricato, seppur in precarie condizioni, identificabile nella sua struttura originaria e nel suo volume, essendo presenti le mura su tre lati e parte della volta di copertura non può considerarsi un rudere privo di sostanziale identità, con conseguente possibilità di procedere ad un intervento di ristrutturazione.

Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 7046 del 16 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Si ricorda che venerdì 15 novembre 2019, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Tribunale Ordinario di Como, Aula Magna, si terrà l’incontro formativo su “Valutazioni di competenza della Soprintendenza per gli interventi su beni paesaggistici – Accertamento di compatibilità postuma”, (relatori dott. arch. Maria Mimmo e avv. Gianni Mantegazza).

La partecipazione è gratuita e le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera.



Secondo il TAR Milano, appare rispondente ad un’appropriata gestione delle modalità di scelta del contraente privato pretendere che un bene abbia già in sede di offerta tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo (nella fattispecie il requisito della registrazione nel «Repertorio dei dispositivi medici» di determinate protesi), posto che, da un lato, i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e di libertà di iniziativa economica e di concorrenza impongono la parità di trattamento fra i concorrenti in gara, e quindi la necessità che tutti i prodotti offerti siano contestualmente valutati secondo le caratteristiche e i requisiti posseduti e attestati dall’offerente al medesimo momento di presentazione dell’offerta, e che, dall’altro lato, è financo legittimo dubitare che l’immissione in commercio di un prodotto coincida con la sottoscrizione del contratto per la fornitura dello stesso, per potersi invece ragionevolmente sostenere che l’offerta di un prodotto in una pubblica gara costituisca un’ipotesi di commercializzazione, intesa come presentazione al mercato di un bene avente tutte le caratteristiche essenziali per il suo utilizzo.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2191 del 18 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano ricorda che secondo una consolidata giurisprudenza, condivisa dal Collegio, il certificato di destinazione urbanistica, di cui all’art. 30, commi 2 e ss., del D.P.R. n. 380 del 2001, si configura come una certificazione redatta da un pubblico ufficiale, avente carattere meramente dichiarativo e non costitutivo degli effetti giuridici che dallo stesso risultano, visto che la situazione giuridica attestata nel predetto certificato è la conseguenza di altri precedenti provvedimenti che hanno provveduto a determinarla; pertanto, il certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività, il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione; gli eventuali errori in esso contenuti potranno essere corretti dalla stessa Amministrazione, su istanza del privato, oppure quest’ultimo potrà impugnare davanti al giudice amministrativo gli eventuali successivi provvedimenti concretamente lesivi, adottati sulla base dell’erroneo certificato di destinazione urbanistica.
Aggiunge il TAR che eventuali danni discendenti dall’erroneo contenuto del certificato possono essere risarciti adendo il giudice ordinario, munito di giurisdizione sulla materia.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2296 del 4 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Brescia precisa che in presenza di un vincolo paesaggistico, ove per l’intervento edilizio non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica, l’ordine demolizione costituisce atto vincolato, a prescindere da quale sia il titolo edilizio necessario per l’intervento e quindi anche ove si tratti di opere “minori”; in ragione della funzione di tutela preventiva e cautelare dei valori anche di rilievo costituzionale che rappresentano la ragion d’essere del vincolo paesaggistico - ambientale, è sufficiente la sua apposizione perché trovi applicazione la relativa tutela, senza che possa essere indagata l’effettiva e concreta idoneità dell’opera contestata a incidere sull’assetto paesaggistico circostante.

TAR Lombardia, Brescia, Sezione Prima, n. 865 del 7 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che la proposizione di censure non riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, ma riguardanti, sotto diversi profili, soltanto alcuni di essi è inammissibile, in quanto si pone in contrasto con quanto statuito all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., a tenore del quale “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”; né può ritenersi che, nella fattispecie, la norma in parola non possa trovare applicazione per il fatto che la ricorrente ha impugnato la lex specialis senza presentare alcuna offerta, perché una simile interpretazione condurrebbe a conclusioni irragionevoli, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno presentato l’offerta e ricorrenti che – nei casi in cui ciò è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza – non l’hanno presentata.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2279 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano ribadisce che l’urbanizzazione di un’area di per sé non è sufficiente a superare la prescrizione della preventiva approvazione del piano attuativo, giacché nel caso in cui l’edificazione della zona sia avvenuta in modo disomogeneo è comunque necessario un intervento che consenta di restituire efficienza allo sviluppo urbanistico, riordinando e recuperando le aree interessate.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2176 del 16 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.




Il TAR Milano, richiamato il principio secondo cui ai fini dell’accesso da parte di terzi al fascicolo processuale è necessario rappresentare il proprio interesse all’ostensione e a preannunciare la propria intenzione di intervenire volontariamente nella causa, rigetta l’istanza di accesso al fascicolo informatico relativo a un giudizio relativo a una gara di appalto avente per oggetto una pubblica fornitura, considerato che la società istante omette di esplicitare puntualmente il proprio interesse all’intervento in giudizio limitandosi ad evidenziare di operare nel medesimo settore della società ricorrente e di avere interesse a conoscere gli atti al fine di un eventuale intervento.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2282 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.