Il TAR Milano respinge un’eccezione di inammissibilità formulata dall’Amministrazione comunale con la quale si eccepisce che il ricorso avvero il PGT non sia stato notificato né alla Regione né alla Provincia, atteso che il ricorso non investe, in alcun modo, atti o singole prescrizioni dettate da tali Amministrazioni ma, esclusivamente, la legittimità dell’operato comunale; né tali Amministrazioni assumono la qualifica di controinteressate non essendo predicabile in capo alle stesse un interesse speculare a quello fatto valere in giudizio dalla parte ricorrente e non essendo, comunque, ravvisabile la sussistenza di controinteressati in relazione ad un atto di pianificazione generale del territorio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2458 del 21 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.