Il TAR Milano precisa che la proposizione di censure non riferibili in maniera omogenea a tutti i lotti impugnati, ma riguardanti, sotto diversi profili, soltanto alcuni di essi è inammissibile, in quanto si pone in contrasto con quanto statuito all’art. 120, comma 11-bis, c.p.a., a tenore del quale “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”; né può ritenersi che, nella fattispecie, la norma in parola non possa trovare applicazione per il fatto che la ricorrente ha impugnato la lex specialis senza presentare alcuna offerta, perché una simile interpretazione condurrebbe a conclusioni irragionevoli, determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra ricorrenti che hanno presentato l’offerta e ricorrenti che – nei casi in cui ciò è ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza – non l’hanno presentata.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 2279 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.