Il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ribadito che in ossequio al principio dell’alternatività il ricorso straordinario e il ricorso al giudice amministrativo non possono essere proposti contro il medesimo atto, esclude che del medesimo rapporto possano occuparsi contemporaneamente il giudice amministrativo e il Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario; da tanto consegue che nell’ipotesi in cui l’atto presupposto (a monte) venga impugnato con ricorso straordinario e il successivo atto presupponente (a valle) con ricorso giurisdizionale dinnanzi al giudice amministrativo o viceversa, occorrerà – in applicazione del principio di alternatività – dichiarare inammissibile il giudizio introdotto per ultimo.
Tale conclusione, aggiunge il Consiglio di Stato, deve reputarsi valida sia nel caso di stretta presupposizione, ossia quando vi è la necessaria derivazione del secondo dal primo come sua inevitabile e ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove e ulteriori valutazioni di interessi, sia nel caso di mera derivazione cui conseguirebbe solo un effetto meramente viziante per l’atto a valle.

Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2861 del 13 novembre 2019.
Il parere è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.