Il TAR Milano precisa che la valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto un progetto o un’attività puntuale e non attività pianificatorie o programmatorie che invece vanno sottoposte a valutazione ambientale strategica; pertanto, in relazione ad atti di pianificazione che richiedono una successiva attività di esecuzione, attraverso dei progetti specifici, non è obbligatoria l’effettuazione della VIA, dovendo la stessa essere eseguita in sede di realizzazione del singolo intervento; la normativa, d’altro canto, si limita a prevedere la facoltà e non già l’obbligo di svolgere nell’ambito del procedimento di VAS la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (cfr. art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 152 del 2006 e art. 4, comma 10, della legge regionale n. 5 del 2010); aggiunge poi il TAR che, quanto al rischio di futura parcellizzazione della VIA, legata alla realizzazione di singoli progetti, va richiamato l’obbligo di procedere all’effettuazione contestuale e cumulativa della valutazione nel caso si tratti di progetti collegati e incidenti nello stesso ambito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2500 del 26 novembre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.