Il TAR Milano, richiamato il principio secondo cui ai fini dell’accesso da parte di terzi al fascicolo processuale è necessario rappresentare il proprio interesse all’ostensione e a preannunciare la propria intenzione di intervenire volontariamente nella causa, rigetta l’istanza di accesso al fascicolo informatico relativo a un giudizio relativo a una gara di appalto avente per oggetto una pubblica fornitura, considerato che la società istante omette di esplicitare puntualmente il proprio interesse all’intervento in giudizio limitandosi ad evidenziare di operare nel medesimo settore della società ricorrente e di avere interesse a conoscere gli atti al fine di un eventuale intervento.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2282 del 31 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.