Il TAR Brescia precisa che la facile amovibilità nonché la mancanza di impianto di riscaldamento non costituiscono elementi idonei a conferire a un dehors le caratteristiche di un'opera precaria, ove tale struttura non abbia un utilizzo contingente e limitato nel tempo, ma sia destinata a soddisfare bisogni duraturi e non provvisori attraverso la permanenza nel tempo della sua funzione; aggiunge il TAR che va esclusa, inoltre, l’asserita valenza puramente pertinenziale del manufatto, in relazione al suo stretto collegamento con l’edificio principale, atteso che, per il suo impatto volumetrico, la veranda attrezzata nella fattispecie esaminata incide significativamente e in modo permanente sull'assetto edilizio dell’enoteca a cui è asservita, del quale amplia la superficie e la volumetria utile, così creando un autonomo organismo edilizio di rilevanti dimensioni, stabilmente destinato ad estensione, in ogni periodo dell’anno, del locale interno, e pertanto, per consistenza e funzione, deve essere qualificato come nuova opera, comportando una rilevante trasformazione edilizia del territorio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 990 del 18 novembre 2019.

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.