Il TAR Milano ribadisce che l’urbanizzazione di un’area di per sé non è sufficiente a superare la prescrizione della preventiva approvazione del piano attuativo, giacché nel caso in cui l’edificazione della zona sia avvenuta in modo disomogeneo è comunque necessario un intervento che consenta di restituire efficienza allo sviluppo urbanistico, riordinando e recuperando le aree interessate.

TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 2176 del 16 ottobre 2019.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.