L’amministrazione non può imporre al privato di avvalersi unicamente della modalità semplificata del permesso di costruire convenzionato, impedendogli di richiedere l’approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio. L’art. 28 bis d.P.R. n. 380/2001 prevede che, quando le esigenze di urbanizzazione non sono particolarmente complesse, “è possibile” - e dunque non è obbligatorio - il ricorso allo strumento alternativo del permesso di costruire convenzionato. Il privato mantiene, pertanto, la possibilità di attivare il procedimento per l’approvazione di piano attuativo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1611 del 9 aprile 2026


I vincoli derivanti dalle convenzioni urbanistiche si trasferiscono automaticamente ai nuovi proprietari degli immobili inseriti in piani attuativi o particolareggiati. L’estraneità dei nuovi proprietari alla convenzione urbanistica originaria è irrilevante, in quanto i vincoli non passano per un atto di volizione ma assieme all’immobile, come oneri reali inseparabili dal bene che li incorpora. La proprietà, in altri termini, si trasferisce già conformata, indipendentemente da eventuali pattuizioni di segno diverso tra acquirenti e danti causa, che non sono mai opponibili al Comune titolare della potestà pianificatoria.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 15 del 7 gennaio 2026


Laddove il documento di piano contenga previsioni aventi contenuto dettagliato esse devono costituire i punti fermi della successiva negoziazione finalizzata alla predisposizione dei piani attuativi; aspetti non negoziabili, o soggetti a limitata negoziazione, sono da ritenere legittimamente individuabili, in particolare, in corrispondenza di scelte che assumono carattere essenziale, costituendo il cardine per la realizzazione degli obiettivi previsti per la trasformazione dell’ambito, oppure laddove indicazioni puntuali siano rese necessarie da esigenze correlate alla cura di interessi di rilievo costituzionale primario, quali quelli attinenti alla tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3617 del 7 novembre 2025


Così come ai sensi dell’art. 16, c. 12, l. n. 1150/1942 “nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati” e ai sensi dell’art. 4, c. 2 ter, l. reg. n. 12/2005 “nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione”, analogamente, nel caso in cui ad un piano attuativo, già oggetto di valutazione, sia state apportate modifiche che non ne hanno intaccato l’impianto complessivo, la necessità di attivare la procedura di VAS non può che essere riferita alle sole parti effettivamente modificate. Non può quindi affermarsi la doverosità di sottoporre nuovamente alla VAS un piano attuativo che, rispetto ad una precedente proposta già valutata, se ne discosti solo per aspetti che non incidono sull’impianto generale del piano e che ne riducono l’impatto ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3616 del 7 novembre 2025


L'annullamento in autotutela di una SCIA, inerente all'attuazione di una convenzione urbanistica, benché finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico, è caratterizzata da sviamento e difetto di proporzionalità se non si basa su vizi originari del singolo titolo edilizio, ma sul comportamento omissivo e inadempiente dei proprietari prima e dopo la formazione del titolo stesso, ossia sul rapporto tra una specifica edificazione privata e opere diverse, da regolare tramite titoli autonomi. Se l’interesse pubblico consiste nell’urbanizzare il comparto evitando l’insediamento di edifici residenziali privi delle infrastrutture complementari, lo strumento adeguato non è la cancellazione dei titoli edilizi progressivamente rilasciati in esecuzione della convenzione urbanistica, ma la sospensione degli effetti pratici degli stessi fino alla sistemazione delle aree di interesse pubblico o all’allacciamento in sicurezza ai vari servizi. In altri termini, gli edifici realizzati o in corso di realizzazione non possono regredire a opere abusive per cause esterne ai titoli edilizi, ma assumono lo stato di fabbricati provvisoriamente non agibili per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 24 comma 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 903 del 14 ottobre 2025


Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 14, comma 4, della L.R. n. 12 del 2005 per l’approvazione del piano attuativo non ha carattere perentorio, in mancanza di una espressa qualificazione normativa in termini di perentorietà, sicché il suo decorso non determina né la decadenza dell’amministrazione dal potere di provvedere né la formazione di provvedimenti taciti di assenso o di diniego. Peraltro, il carattere meramente ordinatorio e acceleratorio del termine non comporta che la sua violazione possa ritenersi giuridicamente neutra o irrilevante; trattandosi di un termine legale di conclusione del procedimento, evidentemente finalizzato a prevenire ingiustificate inerzie della P.A. e a garantire tempi tendenzialmente certi di conclusione del procedimento, la sua inosservanza cristallizza di per sé un inadempimento dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. 241/90; peraltro, l’obbligo di “concludere il procedimento” di approvazione del Piano attuativo non significa obbligo di “approvare” il piano attuativo, venendo in considerazione un atto per nulla vincolato nel proprio contenuto, ma espressione, al contrario, dell’ampia discrezionalità dell’amministrazione comunale nella gestione del proprio territorio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 675 del 16 luglio 2025


La previsione dell’art. 41, quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 richiede la previa approvazione di apposito piano attuativo per la realizzazione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri; tuttavia, l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per rilascio del permesso di costruire relativo a fabbricati, si rende necessaria quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o potenziamento di opere, urbanizzazioni e servizi necessari collettivi. La necessità della pianificazione attuativa è da escludersi in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando la situazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell’area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo. Al Comune spetta un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione. Il sindacato giurisdizionale sotto tale profilo risulta relegato al riscontro della palese illogicità e irragionevolezza delle determinazioni assunte o al rilievo di errori di fatto idonei a inficiare le determinazioni assunte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2747 del 22 luglio 2025  (per una lettura diversa della disposizione dell'art. 41 quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 cfr. Cassazione penale, Sez. III, n. 26620 del 21 luglio 2025)


L’art. 30, comma 3 bis, del D.L. n. 69/2013 – a mente del quale “il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, sono prorogati di tre anni” – va interpretato nel senso che l'estensione di tre anni della proroga a tutti i termini previsti nell'ambito della singola convenzione urbanistica opera con esclusivo riferimento alle convenzioni ancora efficaci al momento di entrata in vigore della legge di conversione e non anche con riferimento ad accordi pur stipulati entro il 31 dicembre 2012 ma non più efficaci

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1161 del 4 aprile 2025


L'approvazione del piano attuativo di iniziativa privata non è atto dovuto, ancorché il medesimo risulti conforme al piano regolatore generale, ma costituisce sempre espressione di potere discrezionale dell'autorità chiamata a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale, essendovi fra quest'ultimo e gli strumenti attuativi un rapporto di necessaria compatibilità, ma non di formale coincidenza ed essendovi una pluralità di modi con i quali dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale. Il Comune non si limita, dunque, a svolgere un semplice riscontro della conformità del piano allo strumento generale, ma esercita pur sempre poteri di pianificazione del territorio comunale e pertanto può negare l’approvazione del piano attuativo facendo riferimento a ragioni interne al medesimo quali possono essere i temi dell’organizzazione urbanistica, viabilistica o architettonica dell’intervento ovvero esterne, quali la necessità di valutarne la conformità anche a strumenti sovraordinati, ai quali evidentemente si intende adeguarsi, evitando da subito di avallare scelte in contrasto.

TAR Lombardia, Milano, IV, n. 357 del 3 febbraio 2025


Il TAR Milano osserva che l'art. 14 della L.R. Lombardia n. 12 del 2005 delinea il procedimento che conduce all'approvazione del piano attuativo, distinguendo, all'interno di esso, un autonomo sub-procedimento istruttorio, il cui esito positivo condiziona l'avvio della successiva fase di adozione del piano; il comma 1 individua una fase sub procedimentale autonoma di natura istruttoria, che può porre fine al procedimento, decretandone l'arresto. In particolare, la norma in esame (nella formulazione ratione temporis vigente, la quale prevedeva la competenza all’adozione dei piani attuativi in capo al Consiglio Comunale) circoscrive il potere del responsabile del procedimento di concludere il procedimento all'ipotesi in cui la fase istruttoria abbia un esito negativo poiché l'istante non ha prodotto la documentazione richiesta ovvero le modifiche progettuali ritenute necessarie per l'adeguamento dello stesso alle prescrizioni normative vigenti. Al di fuori di tale fattispecie, sussiste la competenza del Consiglio Comunale ad assumere ogni determinazione in ordine a istanze di piani attuativi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2570 del 7 ottobre 2024


Il TAR Milano osserva che il termine indicato nell’art. 14 comma 1 della LR n. 12 del 2005, norma che prevede un termine di trenta giorni per la richiesta, da parte degli uffici, di integrazioni documentali e modifiche progettuali alla proposta di piano attuativo presentata dall’operatore, ha carattere meramente ordinatorio e non perentorio, per cui l’inosservanza del medesimo non assurge a vizio di legittimità del provvedimento adottato tardivamente. A tale conclusione si perviene, innanzi tutto, dalla pacifica considerazione che i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi sono di regola ordinatori, mentre la perentorietà è possibile nei soli casi previsti dalla legge. Nell’ipotesi dell’art. 14 della LR n. 12 del 2005 sull’approvazione dei piani attuativi, inoltre, lo stesso articolo, ai commi 6 e seguenti, riconnette al mancato rispetto del termine per l’approvazione l’esercizio di poteri sostitutivi con l’intervento, in luogo del Comune, della Regione o della Provincia, con le modalità indicate proprio nei commi 6 e seguenti dell’art. 14 stesso. Appare evidente che la previsione di poteri sostitutivi in caso di inosservanza dei termini del procedimento esclude che l’adozione di un provvedimento tardivo sia di per sé illegittima.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1688 del 3 giugno 2024


Il TAR esamina un motivo di ricorso che si rivolge contro una disciplina urbanistica che prevede la necessità di presentare, prima del deposito della proposta di piano attuativo, un masterplan che coordini l’assetto urbanistico del piano attuativo con altro piano attuativo confinante. Secondo la ricorrente questa disposizione sarebbe illegittima in quanto prevedrebbe la formazione di un atto atipico (il masterplan appunto) non contemplato da alcuna disposizione normativa, e ciò in ritenuta violazione del principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi. Rileva inoltre la parte che, qualora si ritenesse che tale atto non sia giuridicamente vincolante, esso sarebbe del tutto inutile con conseguente illogicità della previsione che lo contempla. Ritiene il Collegio che questa censura sia infondata in quanto, in questo specifico caso, il masterplan non sostituisce né si aggiunge agli atti di disciplina del territorio previsti dalla legge avendo esso unicamente funzione dimostrativa del coordinamento degli atti di pianificazione attuativa riguardanti i due ambiti di trasformazione, la cui disciplina trova e troverà comunque esclusiva fonte in atti tipici quali il documento di piano e, appunto, i futuri piani attuativi. Nel caso specifico, inoltre, il masterplan deve essere prodotto dai lottizzanti senza necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati. Si versa quindi in fattispecie diversa da quella esaminata in precedenti sentenze emesse dal T.A.R. (T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 26 aprile 2017, n. 946; id. 22 luglio 2014, n. 1972) laddove al masterplan era stata assegnata funzione di vero e proprio strumento di pianificazione che sia affiancava a quelli tipici. La mancanza di effetti giuridici vincolanti non costituisce poi indice di inutilità dell’atto avendo esso funzione dimostrativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1538 del 20 maggio 2024


Il TAR Brescia precisa che la base normativa della monetizzazione è contenuta nell’art. 46 comma 1-a della LR 12/2005 che consente all’amministrazione di sostituire la cessione delle aree con “una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree”. L’art. 51 comma 5 della LR 12/2005 precisa che la quantificazione dell’utilità economica può avvenire in via astratta e generale nel Piano dei Servizi, al quale è demandato il compito di stabilire “i criteri e le modalità” della monetizzazione. Risulta, quindi, legittima la previsione di importi unitari omogenei per ciascuna tipologia di destinazione d’uso, indipendentemente dalle caratteristiche dei luoghi dove si collocano le nuove edificazioni o dove si trovano le aree che dovrebbero essere cedute. Chiarito che la monetizzazione è una scelta discrezionale dell’amministrazione, la fissazione in via preventiva di parametri svincolati dal caso concreto assicura la certezza del diritto per i privati a cui viene chiesta la prestazione patrimoniale. Allo stesso tempo, viene tutelata l’amministrazione, la quale potrà effettuare una valutazione comparativa, preferendo la cessione qualora la somma ricavabile dalla monetizzazione non fosse più in linea con i valori di mercato.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 349 del 26 aprile 2024



Il TAR Milano ricorda che in presenza di vizi accertati di un atto amministrativo presupposto deve distinguersi tra invalidità a effetto caducante e invalidità a effetto viziante, nel senso che nel primo caso l’annullamento dell’atto presupposto si estende automaticamente a quello consequenziale, anche quando questo non sia stato impugnato (o annullato d’ufficio), mentre nel secondo l’atto conseguenziale è affetto solo da illegittimità derivata e, pertanto, resta efficace ove non impugnato nel termine di rito (o non annullato d’ufficio). L’effetto caducante, che per la sua forza dirompente ha natura eccezionale, ricorre nella sola evenienza in cui il provvedimento successivo venga a porsi nell’ambito della medesima sequenza procedimentale dell’atto anteriore, quale sua inevitabile conseguenza e senza ulteriori valutazioni della pubblica amministrazione. Facendo applicazione dei suddetti principi generali alla materia dell’urbanistica e dell’edilizia, può ritenersi, secondo il TAR, che il permesso di costruire si collochi entro un procedimento amministrativo differente, seppur collegato, rispetto a quello di approvazione del piano particolareggiato presupposto e che, quindi, non possa qualificarsi rispetto a quest’ultimo alla stregua di un atto meramente consequenziale, come tale suscettibile di perdere ipso iure validità o efficacia in seguito all’annullamento del primo. In definitiva, non è configurabile un’automatica caducazione del permesso di costruire, quale conseguenza dell’annullamento del piano sulla cui base è stato rilasciato, trattandosi di atti collocati in sequenze procedimentali differenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 91 del 15 gennaio 2024


Il TAR Brescia ha precisato che, benché nel procedimento di approvazione di un piano particolareggiato la Soprintendenza non esprima un parere vincolante, in mancanza di una espressa previsione di vincolatività nella norma statale di riferimento (art. 16 commi 3 e 4 L. n. 1150/1942), è ragionevole che l’amministrazione comunale tenga conto di un eventuale parere negativo della Soprintendenza valutando i possibili sviluppi del procedimento amministrativo e, quindi, la concreta realizzabilità dell’intervento edilizio in relazione alla posizione contraria manifestata dall’Autorità preposta alla tutela del vincolo. In tale prospettiva, dal momento che ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento è necessario che l’interessato ottenga l’autorizzazione paesaggistica, sulla quale la Soprintendenza esprime un parere obbligatorio e vincolante ex art. 146 comma 5 d. lgs. n. 42/2004, e senza la quale il Comune non può procedere al rilascio dei titoli edilizi, è ragionevole che l’amministrazione comunale giudichi inutile l’approvazione di un piano attuativo che, sebbene conforme allo strumento urbanistico, sia stato giudicato dalla Soprintendenza incompatibile con il vincolo paesaggistico, in tal modo lasciando chiaramente prefigurare un parere altrettanto negativo – e in tal caso ostativo - in ordine al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, essenziale ai fini della concreta realizzabilità dell’intervento.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 872 del 29 novembre 2023


Precisa il TAR Brescia che, con riguardo ai piani attuativi, la Soprintendenza esprime un parere all’interno della procedura di consultazione prevista dall’art. 16, commi 3 e 4, della legge 1150/1942. Si tratta di un parere non vincolante (“eventuali osservazioni”). Con l’evoluzione della disciplina sulla pianificazione urbanistica questa norma è divenuta residuale e in sostanza impone un parere della Soprintendenza anche quando non sia obbligatoria una procedura di VAS per l’approvazione dei piani attuativi. Se però la Soprintendenza si è già pronunciata sullo strumento urbanistico generale in una procedura di VAS, rimane il divieto di duplicazione delle valutazioni e dunque il nuovo parere potrà riguardare solo aspetti nuovi o di maggiore dettaglio. Invece, in relazione ai permessi di costruire per singoli interventi edilizi, la Soprintendenza si esprime attraverso un parere vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione paesistica, ai sensi dell’art. 146, comma 5, del Dlgs. 42/2004. Qui le valutazioni paesistiche prevalgono su quelle di altre autorità e potrebbero impedire la realizzazione dell’opera voluta dai privati. Tuttavia, si tratta di valutazioni con un ambito di discrezionalità circoscritto agli aspetti puntuali dell’edificazione, in quanto non possono mettere in discussione la pianificazione urbanistica sostenuta da una VAS favorevole e, tantomeno, modificare i giudizi precedentemente esposti dalla Soprintendenza nella procedura di VAS, o rimediare al silenzio mantenuto nel corso di tale procedura. La Soprintendenza non ha, quindi, il potere di azzerare discrezionalmente i diritti edificatori (opzione zero), ma deve limitarsi a censurare le soluzioni progettuali che comportino rischi per il bene paesistico tutelato.


Il TAR Milano, a fronte di un rigetto di una proposta del piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica vigente, da parte della Giunta, che ha richiamato le ragioni di opportunità espresse dal Consiglio Comunale e le ragioni tecniche, indicate dal Responsabile Servizio Territorio e Ambiente, osserva che:
<<4.1 La giurisprudenza ha riconosciuto nell’ambito del procedimento di formazione di un piano attuativo una ampia discrezionalità sul quando e sul quomodo.
Non è tuttavia consentito all’Amministrazione effettuare valutazioni che contrastino con quelle già formalizzate con il piano regolatore, in quanto il piano attuativo rientra nel secondo livello della pianificazione urbanistica e quindi presuppone l'esistenza di un vigente piano regolatore generale, in tal modo assumendo una natura meramente attuativa dello stesso; ne consegue che l'amministrazione rispetto all’approvazione di un piano attuativo conserva una certa discrezionalità esclusivamente nelle modalità attuative dell'edificazione, non nell' an di essa, in quanto tale ultimo apprezzamento rimane vincolato alla scelta operata ab origine dal piano regolatore di ricorrere ad un piano attuativo per una determinata area (ex multis e da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 28/06/2021, n.4908).
4.2 Nel caso in esame la ricorrente ha presentato un piano conforme alla destinazione dell’area, rispetto al quale il Consiglio Comunale è intervenuto non nell'esercizio di un potere di indirizzo politico ma con una direttiva inequivoca per precludere alla Giunta la prosecuzione dell'iter di approvazione del piano attuativo conforme alla strumentazione urbanistica vigente.
La Giunta, recependo l’indicazione del Consiglio ha affermato di non dover “adottare il Piano Attuativo, in quanto azione dovuta e preordinata alla successiva futura approvazione, ma, anche qualora la proposta di Piano risultasse conforme al PGT, deve considerare l’Adozione, come espressione di un potere discrezionale dell'organo deputato a valutare l'opportunità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico generale e, comunque, a definire le modalità con le quali tali previsioni debbano attuarsi; ciò in quanto tra il PGT ed i suoi strumenti attuativi sussiste un rapporto di necessaria compatibilità ma non di formale coincidenza”.
Dopo quindi questa affermazione di principio, non ha approvato il Piano, senza tuttavia indicare la ragione per cui la realizzazione dell'intervento si porrebbe ipoteticamente in contrasto con la destinazione del PGT e la disciplina della scheda d’ambito.
Anche se, come richiamato nel punto precedente, in materia di strumenti attuativi l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità, questa deve essere comunque esercitata nel rispetto della vigente strumentazione urbanistica, oltre che dei canoni, di coerenza, logicità e proporzionalità, cosa che nella specie non è avvenuta (come si vedrà anche nel punto successivo rispetto alle ragioni tecniche di rigetto).
Nel recepire la decisione del Consiglio Comunale la Giunta ha posto alla base del provvedimento una motivazione di mera opportunità, frutto di evidente sviamento dalla funzione tipica cui doveva essere preordinata l'attività di valutazione ed esame della proposta.>>
TAR Lombardia, Milano, II, n.1627 del 28 giugno 2023


Il TAR Milano respinge un motivo di ricorso che afferma che la previsione del piano attuativo sarebbe illegittima poiché l’area sarebbe già sufficientemente urbanizzata e non necessiterebbe di nuovi standard, ricordando che, secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2022, n. 9916), «in materia edilizia costituisce […] ius receptum che sono eccezionali e di stretta interpretazione i casi in cui il piano regolatore generale consenta il rilascio del permesso di costruire diretto, senza previa approvazione dello strumento attuativo. Pure in presenza di una zona già urbanizzata, la necessità dello strumento attuativo è esclusa solo nei casi nei quali la situazione di fatto, in presenza di una pressoché completa edificazione della zona, sia addirittura incompatibile con un piano attuativo, ma non anche nell'ipotesi in cui, per effetto di una edificazione disomogenea, ci si trovi di fronte ad una situazione che esige un intervento idoneo a restituire efficienza all'abitato, riordinando e talora definendo ex novo un disegno urbanistico di completamento della zona (ad esempio, integrando l'urbanizzazione esistente per garantire il rispetto degli standard minimi per spazi e servizi pubblici e le condizioni per l'armonico collegamento con le zone contigue, già asservite all'edificazione - cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. IV nn. 2397 e 825 del 2018)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 760 del 28 marzo 2023.


Il TAR Milano nel ricordare il diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui le osservazioni presentate dai privati ai piani urbanistici adottati hanno normalmente il carattere di un mero apporto collaborativo, sicché il rigetto delle osservazioni stesse non richiede una particolare o specifica motivazione da parte dell’Amministrazione, precisa, tuttavia, che la controdeduzione all’osservazione deve essere coerente rispetto a quest’ultima, dovendo in ogni caso essere esaminati tutti gli elementi addotti dal privato, non potendo il mancato accoglimento risolversi in una formula di mero stile.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 163 del 17 gennaio 2023


Il TAR Brescia precisa che un piano attuativo d’ufficio con funzione di schema urbanistico strategico deve avere un contenuto chiaro e indicare esattamente gli effetti conformativi esercitati sulla proprietà privata, nonché l’estensione temporale di tali effetti, oltre alla disciplina applicabile successivamente.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 870 del 14 ottobre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri