La previsione dell’art. 41, quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 richiede la previa approvazione di apposito piano attuativo per la realizzazione di edifici aventi altezza superiore a 25 metri; tuttavia, l’esigenza della pianificazione attuativa, quale presupposto per rilascio del permesso di costruire relativo a fabbricati, si rende necessaria quando si tratta di asservire per la prima volta un’area non ancora urbanizzata, o per raccordarne l’edificazione al tessuto insediativo esistente, valutando la realizzazione o potenziamento di opere, urbanizzazioni e servizi necessari collettivi. La necessità della pianificazione attuativa è da escludersi in presenza di una zona già completamente urbanizzata, quando la situazione di fatto evidenzi una completa edificazione dell’area, tale da renderla incompatibile con un piano attuativo. Al Comune spetta un amplissimo margine di discrezionalità nella valutazione della congruità del grado di urbanizzazione. Il sindacato giurisdizionale sotto tale profilo risulta relegato al riscontro della palese illogicità e irragionevolezza delle determinazioni assunte o al rilievo di errori di fatto idonei a inficiare le determinazioni assunte.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2747 del 22 luglio 2025  (per una lettura diversa della disposizione dell'art. 41 quinquies, comma 6, della L. n. 1150/1942 cfr. Cassazione penale, Sez. III, n. 26620 del 21 luglio 2025)