È inammissibile, per genericità e violazione dell’art. 40 c.p.a., il ricorso nel quale il ricorrente si limita a esporre una sintetica e indistinta ricostruzione in fatto dei principali accadimenti della vicenda, senza tuttavia articolare alcuna autonoma censura nei confronti del provvedimento impugnato e senza sviluppare una motivata critica rispetto alle ragioni poste alla base delle decisioni dell’amministrazione. In detti termini, la lettura non consente di comprendere quali sarebbero i profili di illegittimità dell’atto oggetto di impugnazione, per cui risulta conseguentemente violato il principio di specificità dei motivi di gravame, i quali, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parimenti inammissibile è il gravame redatto in violazione della regola che impone di esporre “distintamente” i fatti e motivi di doglianza, mancando una simile separata strutturazione il ricorso si risolve in un’unitaria e generica narrazione.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2736 del 21 luglio 2025