In materia di fonti energetiche rinnovabili, la giurisprudenza amministrativa riconosce che la normativa statale e sovranazionale che regola la materia manifesta un favor per l’allestimento di tali risorse, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti produttivi, ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali, ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici. Ciò non significa, tuttavia, che l’interesse pubblico alla realizzazione di siffatti impianti debba sistematicamente risultare prevalente rispetto alla tutela dell’interesse paesaggistico o culturale, determinando l’illegittimità di qualsiasi provvedimento che ne vieti l’installazione in zone vincolate, ma impone in capo all’Amministrazione un più incisivo e stringente obbligo motivazionale che dia evidenza di aver operato un effettivo bilanciamento dei vari interessi in gioco.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 645 del 7 luglio 2025