La Commissione speciale del Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto legislativo contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Il parere n. 782 del 30 marzo 2017 (adunanza del 22 marzo 2017) è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Piemonte precisa che:
  • il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione allorché siano prefissati con chiarezza e adeguato grado di dettaglio i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo; in questo caso, infatti, sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico;
  • viceversa, in assenza della predisposizione di subcriteri o di griglie di valutazione particolarmente dettagliate, la Commissione di gara può supplire al deficit motivazionale, insito nel punteggio numerico abbinato a criteri preventivi di giudizio non sufficientemente specifici, esplicitando le ragioni dell'attribuzione del punteggio stesso: sicché, pur ammettendosi che la mancata predeterminazione di parametri precisi e puntuali possa far sì che l'assegnazione dei punteggi in forma esclusivamente numerica determini un deficit motivazionale, nondimeno si ammette che a tale carenza la stazione appaltante possa rimediare illustrando le ragioni della valutazione effettuata, in relazione ai vari elementi in cui si articola ciascun criterio;
  • in senso conforme a questa impostazione si pongono sia le previsioni contenute all’art. 95, commi 8 e 9, d.lgs. n. 50/2016, sia le Linee Guida n. 2 ANAC del 21 settembre 2016, le quali prevedono che "in relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle valutazioni".
La sentenza del TAR Piemonte, Sezione Prima, n. 414 del 27 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.


Il TAR Napoli ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio di una P.A., la quale si è costituita in giudizio depositando:
a) scansione per immagini non asseverata di una memoria difensiva analogica priva di sottoscrizione autografa;
b) copia digitale per immagini della procura alle liti in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’Ente e documento informatico, privo di firma digitale, recante attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico dal quale è stata estratta.
Aggiunge poi il TAR che non rileva l’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, del “Modulo Deposito Atto/Documenti” , che non può sanare la dedotta nullità.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 1694 del 28 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Il Consiglio di Stato precisa che la motivazione in sede di adozione di un nuovo strumento urbanistico, salvo i casi in cui esso incida su zone ben circoscritte ledendo legittime aspettative, risulta soddisfatta con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di approfondimenti argomentativi puntuali e mirati, per cui, ove la destinazione di un'area muti per effetto di un nuovo strumento urbanistico generale che destinato ad imprimere una nuova e complessiva definizione del territorio comunale, si tratta non della disciplina di una singola area, ma dell’organico disegno di governo del territorio da parte dell'ente locale; pertanto, la motivazione non può soffermarsi su ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve aver riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità, al complesso unitario delle scelte effettuate dal Comune con la nuova pianificazione generale.
Aggiunge il Consiglio di Stato che solo in presenza di alcune tassative ipotesi (superamento degli standard minimi, giudicati di annullamento sui dinieghi di titoli edilizi o sul silenzio inadempimento, convenzioni o accordi edilizi in atto) v’è un affidamento tutelabile, in capo al privato, circa le sue aspettative edificatorie e non la mera speranza che il nuovo piano non determini una reformatio in peius delle previsioni preesistenti, poiché la mera esistenza in queste ultime di una destinazione più favorevole al proprietario non è circostanza sufficiente a configurare quell’affidamento qualificato invece scaturente dalle testé citate ipotesi.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1326 del 24 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale di Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


La Sezione Sesta del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se “Se l’ordinanza di demolizione di immobile abusivo (nella specie, trasferito mortis causa) debba essere congruamente motivato sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata quando il provvedimento sanzionatorio intervenga a una distanza temporale straordinariamente lunga dalla commissione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi del provvedimento sanzionatorio”.

L’ordinanza della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1337 del 24 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 24 marzo 2017 il decreto del Ministro della Giustizia del 14 febbraio 2017, recante il Regolamento sulle modalità di costituzione delle camere arbitrali, di conciliazione e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie di cui agli articoli 1, comma 3, e 29, comma 1, lettera n), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 


La Sezione Terza del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria la questione se, nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14 del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”), fosse ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo PEC anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a.

L’ordinanza della Terza Sezione del Consiglio di Stato n.  1322 del 23 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa al seguente link




Si informa che l'Associazione Giudici Amministrativi Tedeschi Italiani Francesi - AGATIF ha organizzato per il 26 maggio 2017 a Catanzaro, presso la sala convegni della Prefettura, il convegno con titolo “L’applicazione del principio per cui chi inquina paga in Italia, Francia e Germania”.

Il convegno è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Catanzaro e le modalità di iscrizione sono contenute nella locandina.




Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il dPR 13 febbraio 2017 n. 31, con il quale è stato emanato il regolamento recante l’individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione  paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento viene abrogato il dPR 9 luglio 2010 n. 139, con il quale è stato emanato il regolamento recante il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.


La Corte di Cassazione precisa che la pronuncia del giudice amministrativo, investito della domanda di annullamento della licenza, concessione o permesso di costruire, ha a oggetto il controllo di legittimità dell'esercizio del potere da parte della P.A. ovvero concerne esclusivamente il profilo pubblicistico relativo al rapporto fra il privato e la P.A., sicché non ha efficacia di giudicato nelle controversie tra privati, proprietari di fabbricati vicini, aventi ad oggetto la lesione del diritto di proprietà determinata dalla violazione della normativa in tema di distanze legali, che è posta a tutela non solo di interessi generali, ma anche della posizione soggettiva del privato; l'eventuale accertamento della legittimità del titolo abilitativo della costruzione da parte del giudice amministrativo non preclude una diversa valutazione dell'illegittimità della condotta del privato nella controversia intentata da altro privato a tutela del diritto di proprietà.
La Corte di Cassazione aggiunge, in materia di calcolo delle distanze da manufatti c.d. accessori, che la nozione di costruzione, agli effetti dell'art. 873 c.c., è unica e non può subire deroghe da parte delle norme secondarie, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, in quanto il rinvio ivi contenuto ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una "distanza maggiore"; ne discende che, una volta ricondotti gli edifici accessori al novero delle costruzioni in senso civilistico e nell'accezione propria della disciplina in materia di distanze, le previsioni regolamentari che prevedono un distacco tra costruzioni risultano evidentemente applicabili anche a tali manufatti, e che, anche laddove lo strumento urbanistico locale abbia dettato una disciplina difforme, tale deroga dovrebbe reputarsi illegittima, non rientrando nel potere degli enti locali quello di dettare deroghe alla disciplina codicistica in materia di distanze, eccezione fatta per la previsione sopra richiamata, di porre delle distanze maggiori rispetto a quelle di legge.

La sentenza della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, n. 6855 del 16 marzo 2017 è consultabile sul sito della Corte di Cassazione, sezione SentenzeWeb.


Il TRGA Trento esamina la posizione della curatela fallimentare in riferimento ai beni del fallito - acquisiti dalla procedura - direttamente definibili rifiuti o comunque contenenti fattori di inquinamento ambientale tali da richiedere, secondo la normativa di settore, un intervento di bonifica e dopo aver provveduto alla ricostruzione sistematica del rapporto intercorrente fra la legislazione fallimentare (e del ruolo assunto nell’ambito della stessa dal curatore) e quella dettata dal legislatore in materia di tutela ambientale dai rifiuti, aderisce all’orientamento secondo il quale nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 194, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, della legittimazione passiva che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o in colpa.

La sentenza del TRGA, Sezione di Trento, n. 93 del 20 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano precisa che dal vigente quadro normativo emerge che è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione; il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242 per il caso di contaminazioni storiche: infatti, tale norma, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 573 del 9 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Si informa che il 12 e 13 maggio 2017 si terrà a Varese, al Centro Congressi Ville Ponti, Piazza Litta 2, la 1° Rassegna di diritto pubblico dell’economia, organizzato dall’Unione Provinciale Enti Locali – UPEL.
L'iscrizione va effettuata attraverso il sito di UPEL.



Si segnala la modifica del programma del Corso di perfezionamento che si terrà presso l’Università dell’Insubria “Dai contratti alle semplificazioni nuovi raccordi tra potere pubblico e potere privato”, di cui al precedente post.
Il programma aggiornato è contenuto nella locandina.

Locandina aggiornata


Secondo il TAR Reggio Calabria è valida la memoria non sottoscritta digitalmente, ma depositata mediante il modulo di deposito atto sottoscritto con firma digitale. 
Militano in tal senso secondo il TAR:
«- il riferimento dell’art. 6, IV comma, dell’Allegato citato all’“atto”;
- l’ovvia considerazione che, poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l’estensione della firma digitale PADES a tutti i documenti contenuti nel Modulo prevista dall’art. 6, V comma, seconda parte, dell’Allegato, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
Ne deriva che tali atti, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe (in senso analogo, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 8 marzo 2017, n. 3231)».

La sentenza del TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n.  209 del 15 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Secondo il TAR Lecce, la parziale riserva di cui all’articolo 52, comma 2, del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 - ai sensi del quale “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere” - non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (nella fattispecie l’incarico concerneva la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di due vie e vi era in atti un parere della locale Soprintendenza che aveva predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell’opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc., tanto da far ritenere al giudice che l’attività oggetto dell'incarico si risolvesse in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte fuori dalla ordinaria competenza di un ingegnere).

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 411 del 10 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato ha dichiarato la nullità della costituzione in giudizio di una amministrazione resistente, in quanto l’atto relativo non risultava sottoscritto con firma digitale.

L’ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1012 del 10 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 61 del 14 marzo 2017 le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016» (Delibera n. 235).


Si segnala che presso le sedi di Como e Varese dell’Università degli Studi dell’Insubria, a partire dal 7 aprile 2017, si terrà il corso di perfezionamento “Dai contratti alle semplificazioni nuovi raccordi tra potere pubblico e potere privato”.
Il programma e le modalità di iscrizione sono contenuti nella locandina.



Si allega l'ordine del giorno approvato dal direttivo dell'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti - UNA nella seduta del 9 marzo 2017 sull'obbligo di depositare nei giudizi soggetti al processo amministrativo telematico le copie cartacee.

Ordine del giorno



Il Consiglio di Stato precisa che nel processo amministrativo d'appello è inammissibile l'impugnativa da parte del privato, con un unico atto, di più sentenze emesse in procedimenti formalmente e sostanzialmente distinti, ancorché pronunciate tra le stesse parti, atteso che l'art. 70 c.p.a. conferisce al giudice amministrativo il generale potere discrezionale di disporre la riunione di ricorsi connessi, con la conseguenza che, ove si tratti di cause connesse in senso oggettivo o soggettivo, è al giudice amministrativo di secondo grado che compete il potere di riunire appelli contro più sentenze in funzione dell'economicità e della speditezza dei giudizi, nonché al fine di prevenire la possibilità di contrasto tra giudicati; è, quindi, una riunione a posteriori adottata in vista di un'uniforme decisione definitiva delle cause e quando le parti hanno ormai definito le loro posizioni; è, invece, inammissibile l'iniziativa posta in essere a priori dall'appellante, intesa a riunire cause diverse mediante unico appello contro più sentenze, in violazione dell'art. 101 c.p.a., che qualifica l'appello come ricorso proposto avverso la sola sentenza che definisce il giudizio, atteso che essa sottrarrebbe al giudice il governo dei giudizi e porrebbe le premesse per la creazione di situazioni processuali confuse o inestricabili.

La sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato n. 1005 del 3 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato, in ordine ai criteri di verifica della tempestività del ricorso, onde verificarne la ricevibilità, con particolare riguardo all’ambito dell’attività edilizia, ribadisce che l’inizio dei lavori segna il dies a quo della tempestiva proposizione del ricorso laddove si contesti l’an della edificazione (cioè laddove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area), mentre laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) il dies a quo va fatto coincidere con il completamento dei lavori ovvero con il grado di sviluppo degli stessi, ove renda palese l’esatta dimensione, consistenza, finalità, dell’erigendo manufatto; ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 998 del 3 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Si riportano alcuni passi di un’ordinanza del TAR Lazio che affronta problematiche relative alle modalità telematiche di deposito del ricorso e all’obbligo di deposito delle copie cartacee:
«Rilevato 
- che il presente ricorso è stato depositato data 4 gennaio 2017, successiva all’entrata in vigore del PAT, mediante sottoscrizione con firma digitale del Modulo di deposito ricorso, secondo quanto prescritto dall’art.6, comma 5, dell’All. A al D.P.C.M. n.40/2016, che espressamente prevede che “la firma digitale PADES si intende estesa a tutti i documenti contenuti” (nel Modulo n.d.r);
- che tale locuzione (sia per la ratio del PAT, sia per l’espresso riferimento dell’art. 6, comma 4, dell’All. A al D.P.C.M. n.40/2016 al “ricorso”, sia per l’ovvia considerazione che i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, ma al più autenticati),deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo, che ove non sottoscritti ex ante dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, (secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe);
- che tuttavia, nel caso in esame, in cui il difensore ha depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art.136, comma 2, bis c.p.a.), la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata, non sono in discussione;
- che, infatti, la copia informatica di documento analogico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22 comma 3 del CAD, espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta e, secondo la giurisprudenza formatasi con riferimento alle tradizionali riproduzioni fotografiche “cartacee” disciplinate dagli artt. 2712 e 2719 c.c. (Cass. civ. Sez. lavoro, 06-09-2001, n. 11445)”, di cui la copia informatica costituisce la versione “moderna”, in mancanza di disconoscimento, non è consentito al Giudice contestare, oltre al valore giuridico dell’atto di parte, la provenienza della sottoscrizione;
- che, quindi, nella fattispecie in esame non viene in considerazione un problema di nullità dell’atto per mancanza di sottoscrizione, ma la diversa questione circa l’ammissibilità o meno del deposito dell’atto di parte in formato non consentito dalle regole tecniche (e, segnatamente, dall’art.12, comma 1, lett. a) del d.P.C.M. n.40/2016);
- che, inoltre, parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di depositare copia analogica conforme del ricorso (impropriamente chiamata “copia di cortesia”, trattandosi di copia autentica depositata in adempimento di un preciso dovere), ai sensi di quanto prescritto, per il regime transitorio, dall’art. 13 bis, comma 4, n.t.a. del c.p.a., nel testo introdotto dalla Legge n.197/2016, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.168/2016;
Vista l’ordinanza n.880/2017 del 2 marzo 2017 del Consiglio di Stato e ritenuto:
- che l’art. 37 c.p.a. stabilisce che il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto;
- che, quanto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio in un formato diverso da quello ammesso ai sensi del richiamato art. 12 delle specifiche tecniche allegate al DPCM n. 40, in mancanza di espressa sanzione stabilita dal legislatore, analogamente a quanto ritenuto in casi analoghi dalla più recente giurisprudenza civile (v. Tribunale, Milano, sez. IX civile, sentenza 03/02/2016 n° 1432), può essere consentita la regolarizzazione onerando parte ricorrente del deposito di copia informatica dell’originale cartaceo, in formato PDF sottoscritto con firma digitale (seppure è evidente che nel caso in esame la firma digitale verrà apposta ex post): infatti, il ricorso è stato redatto in forma cartacea nel mese di dicembre 2016 in cui, malgrado la L. n.197/2016 fosse già entrata in vigore, non era del tutto inverosimile l’evenienza di un ulteriore proroga dell’entrata in vigore del PAT, già rinviata negli ultimi due anni per ben 4 volte, così che ben ha potuto il difensore cadere in errore circa l’immediata vigenza dell’obbligo del rispetto della forma digitale;
- che, inoltre, il Collegio ritiene che il ricorrente debba essere rimesso in termini al fine di depositare in giudizio la copia informatica autenticata dell’originale analogico, delle procure e delle notifiche effettuate con le tradizionali modalità cartacee, ai sensi dell’art.136 comma 2 ter c.p.a.,eventualmente anche in modalità up-load ai sensi di quanto previsto dall’art. 136 comma 2 quater c.p.a.;
- che, con riferimento al mancato deposito in giudizio della copia cartacea conforme all’originale notificato, atteso che la richiamata ordinanza n. 880/2017 introduce una conseguenza processualmente rilevante non normativamente prevista e dunque la cui osservanza non era preventivamente predicabile e che comunque l’effettivo onere di parte ricorrente di sottostare a tale adempimento risulta poco chiaro alla luce del tenore dell’art.13 bis, comma 4, n.t.a. del c.p.a. (che sembrerebbe ricomprendere le ipotesi di copia cartacea dell’atto originale informatico ma non la copia cartacea autentica nei casi, eccezionali ma comunque ancora possibili: si pensi, ad esempio, al caso della traslatio judicii, in cui l’originale del ricorso sia stato redatto in modalità analogica), il Collegio ritiene del pari di consentire al ricorrente la regolarizzazione;
... omissis ...
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):
ai sensi dell’art. 37 c.p.a, dispone la rimessione in termini del ricorrente, ai fini di cui in motivazione».

L’ordinanza del TAR Lazio, Sezione Terza bis, n. 3231 in data 8 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.