Il TAR Lazio, respingendo un’eccezione di nullità del ricorso sollevata dal controinteressato, osserva:
«- non risulta, né comunque è stata eccepita, alcuna difformità tra il ricorso in formato digitale depositato presso questo Tribunale amministrativo e la copia cartacea notificata alla società;
- secondo quanto riferito dalla stessa controinteressata, la copia del ricorso notificatale era sottoscritta in maniera "analogica"; deve pertanto ritenersi che tale atto, ancorché non recante una firma digitale, fosse inequivocabilmente riferibile al difensore della società ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sentenza n. 4548 del 24.2.2011);
- è tuttora consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione, le quali, nel caso di specie, hanno evidentemente raggiunto lo scopo, con la conseguenza che non può farsi luogo ad una pronuncia di nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.a.».

La sentenza del TAR Lazio, Sezione  Seconda, n. 2993 del 1° marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.