Il TAR Napoli ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio di una P.A., la quale si è costituita in giudizio depositando:
a) scansione per immagini non asseverata di una memoria difensiva analogica priva di sottoscrizione autografa;
b) copia digitale per immagini della procura alle liti in formato analogico a firma autografa del legale rappresentante dell’Ente e documento informatico, privo di firma digitale, recante attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico dal quale è stata estratta.
Aggiunge poi il TAR che non rileva l’avvenuta sottoscrizione da parte del difensore, mediante apposizione della firma digitale, del “Modulo Deposito Atto/Documenti” , che non può sanare la dedotta nullità.

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Prima, n. 1694 del 28 marzo 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente link.