Secondo il TAR Lecce, la parziale riserva di cui all’articolo 52, comma 2, del r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537 - ai sensi del quale “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere” - non riguarda la totalità degli interventi concernenti immobili di interesse storico e artistico, ma inerisce alle sole parti di intervento di edilizia civile che implichino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito delle attività di restauro e risanamento di tale particolarissima tipologia di immobili (nella fattispecie l’incarico concerneva la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nella fase progettuale ed esecutiva per la riqualificazione di due vie e vi era in atti un parere della locale Soprintendenza che aveva predeterminato in termini di assoluto dettaglio il modo di esercizio dell’opera, i materiali da utilizzare, i recuperi di materiali da effettuare, la modalità di allocazione dei veicoli da ospitare a parcheggio, ecc., tanto da far ritenere al giudice che l’attività oggetto dell'incarico si risolvesse in una mera ingegnerizzazione del progetto stesso, con conseguente esclusione di scelte fuori dalla ordinaria competenza di un ingegnere).

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 411 del 10 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.