Il TRGA Trento esamina la posizione della curatela fallimentare in riferimento ai beni del fallito - acquisiti dalla procedura - direttamente definibili rifiuti o comunque contenenti fattori di inquinamento ambientale tali da richiedere, secondo la normativa di settore, un intervento di bonifica e dopo aver provveduto alla ricostruzione sistematica del rapporto intercorrente fra la legislazione fallimentare (e del ruolo assunto nell’ambito della stessa dal curatore) e quella dettata dal legislatore in materia di tutela ambientale dai rifiuti, aderisce all’orientamento secondo il quale nei confronti del Fallimento non è ravvisabile un fenomeno di successione, il quale solo potrebbe far scattare il meccanismo estensivo, previsto dall’art. 194, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, della legittimazione passiva che l’articolo stesso pone in prima battuta a carico del responsabile e del proprietario versante in dolo o in colpa.

La sentenza del TRGA, Sezione di Trento, n. 93 del 20 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.