Il TAR Milano precisa che dal vigente quadro normativo emerge che è il responsabile dell’inquinamento il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell’art. 242 decreto legislativo n. 152 del 2006, gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione; il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l’adozione delle misure di prevenzione di cui all’art. 242 per il caso di contaminazioni storiche: infatti, tale norma, all’ultimo periodo del comma 1, ne specifica l’applicabilità anche alle contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 573 del 9 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.