Secondo il TAR Reggio Calabria è valida la memoria non sottoscritta digitalmente, ma depositata mediante il modulo di deposito atto sottoscritto con firma digitale. 
Militano in tal senso secondo il TAR:
«- il riferimento dell’art. 6, IV comma, dell’Allegato citato all’“atto”;
- l’ovvia considerazione che, poiché i documenti allegati non devono essere firmati dal difensore, l’estensione della firma digitale PADES a tutti i documenti contenuti nel Modulo prevista dall’art. 6, V comma, seconda parte, dell’Allegato, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo.
Ne deriva che tali atti, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito, secondo quanto riscontrabile tramite il software Adobe (in senso analogo, T.A.R. Lazio, Sez. III bis, 8 marzo 2017, n. 3231)».

La sentenza del TAR Calabria, Sezione di Reggio Calabria, n.  209 del 15 marzo 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.