Il TAR Liguria precisa che l’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ha escluso la sanabilità mediante il soccorso istruttorio degli elementi dell’offerta tecnica e economica.
La norma, chiarisce il TAR, è significativamente differente da quella omologa di cui all’art. 46, comma 1 ter, del d.lgs. n. 163/2006 previgente, che ammetteva il soccorso istruttorio anche rispetto all’offerta, con l’unico limite costituito dalla previsione di cui all’art. 46, comma 1 bis, laddove, facendo riferimento all’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, escludeva la possibilità di sanare ex post mediante il soccorso istruttorio quelle mancanze, incompletezze o irregolarità dell’offerta che avessero determinato incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta; la nuova norma esclude, invece, in radice la possibilità di operare mediante il soccorso istruttorio in favore di elementi afferenti l’offerta.

La sentenza del TAR Liguria, Seconda Sezione, n. 145 del 28 febbraio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.