Segnaliamo che a Monza il 12, 13 e 14 ottobre 2017 si terrà il terzo congresso giuridico forense organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Como, Lecco, Monza e Sondrio.
La sessione di diritto amministrativo n. 11 di venerdì 13 ottobre 2017, dalle ore 14.30 alle ore 18.00, riguarderà  “La tutela effettiva del cittadino nei confronti della p.a., tra diritto soggettivo e interesse legittimo" e illustreranno l'argomento il Presidente del TAR Lombardia, Angelo De Zotti, e il prof. avv. Guido Greco, con moderatore l'avv. Bruno Santamaria.



Secondo il TAR Milano, in sede di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, se non vi sono dubbi in ordine alla possibilità che un operatore economico, nel quadro di una specifica scelta di gestione aziendale, ponga a carico della propria struttura centrale determinati costi, relativi agli appalti che intende stipulare, nondimeno resta ferma la necessaria imputazione a ciascun appalto dei costi necessari per la sua esecuzione; sicché l’operatore deve riferire ad ogni particolare appalto, seppure pro quota, tutti i costi ad esso inerenti, ancorché sostenuti dalla struttura centrale; l’offerta è sostenibile e congrua solo quando le attività in essa comprese, secondo le previsioni della lex specialis, trovano piena corrispondenza nei costi in essa esposti per l’esecuzione dell’appalto; diversamente opinando si verificherebbe un’allocazione esterna all’appalto di costi necessari, in base alla lex specialis, per lo svolgimento dell’appalto stesso, con evidente violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza e di divieto di disparità di trattamento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1763 del 23 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il Consiglio di Stato, la disposizione dell’art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) costruiti per la prima volta e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse; la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda, quindi, immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) per la prima volta (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione.
 
Aggiunge il Consiglio di Stato che il concetto di “nuova costruzione”, utilizzato ai sensi del DPR n. 380/2001 per verificare la compatibilità dell’intervento con le disposizioni urbanistiche sopravvenute (e che non sarebbero invece applicabili in caso di edifici preesistenti oggetto di interventi diversamente qualificabili), ovvero per renderlo assoggettabile a permesso di costruire, non esplica effetti ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 del DM n. 1444/1968 e ciò in quanto per l’applicazione del limite inderogabile della distanza ivi previsto ciò che rileva non è la formale definizione dell’intervento, ma il dato concreto della preesistenza di un immobile a distanza inferiore da quella prevista da detta norma.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4337 del 14 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


A fronte di un denunciato difetto di motivazione afferente la scelta del criterio di aggiudicazione di una gara d'appalto, il TAR Milano non ritiene applicabile l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
Secondo il TAR Milano, il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1828 del 19 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Basilicata, ai fini della notifica telematica del ricorso a una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012; in difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee e il ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. è inammissibile.


La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 607 del 21 settembre 2017 è consultabile sul dito istituzionale della Giustizia Ammnistrativa al seguente indirizzo.


Segnaliamo che l’evento formativo fissato a Lecco, Sala Don Ticozzi, via Ongania 4, per il 29 settembre 2017 con titolo “Il sindacato del giudice penale sul provvedimento amministrativo” non si potrà tenere per sopraggiunti impegni dei relatori.

In sostituzione si terrà, sempre nello stesso giorno e nella stessa sede, dalle ore 14.30 alle ore 16.30 l’evento formativo con titolo  “Onere di immediata impugnazione delle altrui ammissioni nelle gare d’appalto” con relatore il prof. Luca Bertonazzi.

L'evento è inserito nel portale Sfera e le iscrizioni potranno essere effettuate accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Lecco.

La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 2 crediti formativi.

Locandina


Il TAR Milano precisa che l’onere di impugnare immediatamente le previsioni della legge di gara concerne, accanto alle clausole “escludenti”, che cioè prevedono requisiti soggettivi di partecipazione, le clausole afferenti alla formulazione sia sul piano tecnico che economico dell’offerta, sempreché rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta; le rimanenti tipologie di clausole, ove ritenute lesive, devono essere impugnate insieme all’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che conclude la procedura e identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento.
Sulla base di tali premesse respinge un’eccezione di tardività di un ricorso con il quale, in sede di impugnazione di una aggiudicazione,  si  è contestata la legittimità del criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante e ritiene che l’esponente non avesse l’onere di impugnare direttamente il bando di gara, in cui detta scelta si era concretizzata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1828 del 19 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2014 del 2 maggio 2017, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che ritiene ammissibile l’impugnazione immediata del bando da parte di un concorrente che si duole dell’adozione di un criterio di aggiudicazione erroneo e quindi illegittimo.


Nella Sezione OFFERTA FORMATIVA è pubblicato il CALENDARIO UNICO aggiornato dell'offerta formativa della Società Lombarda degli Avvocati Amministrativisti - SOLOM, della Camera Amministrativa dell'Insubria, della Camera Amministrativa di Monza e della Brianza e della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale.


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha enunciato il seguente principio in materia di notifica del ricorso a mezzo p.e.c.: “la notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell’adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016 n. 40 ed indipendentemente dall’autorizzazione presidenziale, di cui all’art. 52, comma 2, del codice del processo amministrativo”.

La sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 19 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Secondo il TAR Milano, ove l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., deve compiersi qualora si possa profilare la sussistenza di un danno in astratto risarcibile; tuttavia, affinché possa ritenersi concretamente sussistente l’interesse a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, è necessario che la parte abbia effettivamente proposto, nel corso del giudizio, rituale azione risarcitoria; tale soluzione permette di soddisfare l’esigenza di limitare l’intervento di pronunce di merito ai soli casi in cui un interesse effettivamente sussista senza pregiudicare eccessivamente la posizione del ricorrente il quale, se veramente interessato alla proposizione della domanda risarcitoria, può sempre agire in via autonoma.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1785 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo. 


Il TAR Milano ritiene infondata la domanda di un lottizzante volta alla condanna all’adempimento nei confronti del Comune, per avere questi omesso di esercitare le prerogative, ad esso riconosciute dagli artt. 1292 e segg. cod. civ., che gli consentono di agire nei confronti degli altri coobbligati al fine di ottenere la prestazione dovuta.
L’infondatezza della pretesa deriva dal fatto che sia il diritto a ricevere le prestazioni oggetto dell’obbligazione solidale sia le prerogative funzionali alla loro esecuzione coattiva sono riconosciuti al creditore nel suo esclusivo interesse e che, quindi, i singoli coobbligati non possono vantare alcuna situazione giuridica qualificata a che questi eserciti prontamente la propria pretesa ed eserciti le suddette prerogative nei confronti degli altri coobbligati.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.1816 del 14 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.



Il Consiglio di Stato precisa che grava sul concorrente l’obbligo di provare l’equivalenza tra tutti i prodotti richiesti e quelli “equivalenti” offerti: il mancato rispetto di tale onere, comporta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l’esclusione dell’offerta.
Né è possibile, secondo il Consiglio di Stato, esercitare il potere di soccorso istruttorio, atteso che tale potere non può comportare il sovvertimento degli oneri, facendo gravare sulla commissione giudicatrice quello imposto al concorrente: si altera, altrimenti, il principio della par condicio tra i concorrenti; il ricorso al soccorso istruttorio, infatti, può attivarsi quando sussistono dubbi, quando occorrono chiarimenti, ma non può estendersi quando manchi un requisito essenziale dell’offerta, qual è la prova dell’equivalenza di tutti i prodotti offerti con quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4207 del 5 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Si ricorda che venerdì 22 settembre 2017, dalle 15:00 alle 18:00, a SONDRIO, via delle Pergole 10, Sala ing. Enrico Vitali, si terrà l’evento formativo “Responsabilità e obbligazioni del proprietario del sito contaminato”  con relatori l’avv. Lorenzo Spallino e l’avv. Giorgio Tarabini.

Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Sondrio.

La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi. 


Con decreto del direttore generale all’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Lombardia 12 settembre 2017, n. 10892, pubblicato sul B.U.R.L., Serie Generale, n. 37 del 15 settembre 2017, si è provveduto all’approvazione, ai sensi degli articoli 84 e 85 della l.r. 12/2005, della modulistica utile alla predisposizione degli atti e delle determinazioni che gli enti locali lombardi debbono assumere nei procedimenti paesaggistici di loro competenza.


Il TAR Milano, in tema di procedimento di approvazione del PGT, precisa che è legittima la delibera del Consiglio Comunale di revoca della sola delibera di approvazione del piano di governo del territorio, tenendo ferma quella di adozione.
Secondo il TAR Milano, la conservazione dello strumento adottato e la ripresa dell’iter dalla fase di valutazione degli apporti procedimentali risponde a evidenti ragioni di proporzionalità della misura e di economicità dell’azione amministrativa, consentendo di mantenere tutto ciò che nel precedente procedimento fosse meritevole di conservazione, senza vanificare l’attività amministrativa già svolta; unico limite alla legittimità di tale determinazione è dato dal necessario rispetto delle garanzie di partecipazione procedimentale dei cittadini e di acquisizione dei pareri prescritti dalla legge, in relazione allo strumento urbanistico riformato, ove questo fosse risultato radicalmente diverso rispetto al precedente; tale modus operandi non è in contrasto con le scansioni procedimentali delineate dall’art. 13 della L.R. n. 12/2005, che non vieta di per sé la riedizione di singole fasi della procedura pianificatoria, ove si intenda rivedere gli atti già adottati.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1795 del 7 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.