Secondo il Consiglio di Stato, la disposizione dell’art. 9, n. 2, del D.M. n. 1444/1968 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi) costruiti per la prima volta e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse; la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda, quindi, immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) per la prima volta (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione.
 
Aggiunge il Consiglio di Stato che il concetto di “nuova costruzione”, utilizzato ai sensi del DPR n. 380/2001 per verificare la compatibilità dell’intervento con le disposizioni urbanistiche sopravvenute (e che non sarebbero invece applicabili in caso di edifici preesistenti oggetto di interventi diversamente qualificabili), ovvero per renderlo assoggettabile a permesso di costruire, non esplica effetti ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 del DM n. 1444/1968 e ciò in quanto per l’applicazione del limite inderogabile della distanza ivi previsto ciò che rileva non è la formale definizione dell’intervento, ma il dato concreto della preesistenza di un immobile a distanza inferiore da quella prevista da detta norma.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4337 del 14 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.