Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale sui limiti alla configurabilità
dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico,
ossia dell’interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per
effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio
di tipo procedimentale e precisa che:
- tale impugnazione
deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle
determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in
proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una
migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si
differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire;
- si tratta di un principio di carattere generale, valevole
in tutti i casi in cui siano prospettati vizi procedimentali relativi all’iter
di formazione di uno strumento urbanistico, e che è stato altresì
specificamente declinato con riferimento ai vizi attinenti alla procedura di valutazione ambientale strategica; a
tale ultimo riguardo l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non
può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei
suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive
fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia
causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni
raggiunte in sede di V.A.S., con la conseguenza che l’istante ha l’onere di
precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale
ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 1788 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.