Il TAR Milano richiama l’orientamento giurisprudenziale sui limiti alla configurabilità dell'interesse c.d. strumentale all'impugnazione di uno strumento urbanistico, ossia dell’interesse attinente al vantaggio astrattamente conseguibile, per effetto della riedizione dell'attività pianificatoria, da chi alleghi un vizio di tipo procedimentale e precisa che:
 - tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire;
- si tratta di un principio di carattere generale, valevole in tutti i casi in cui siano prospettati vizi procedimentali relativi all’iter di formazione di uno strumento urbanistico, e che è stato altresì specificamente declinato con riferimento ai vizi attinenti alla procedura di valutazione ambientale strategica;  a tale ultimo riguardo l’interesse a impugnare lo strumento pianificatorio non può esaurirsi nella generica aspettativa a una migliore pianificazione dei suoli di propria spettanza, richiedendosi, invece che le determinazioni lesive fondanti l’interesse a ricorrere siano effettivamente condizionate, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo, alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di V.A.S., con la conseguenza che l’istante ha l’onere di precisare come e perché tali conclusioni nella specie abbiano svolto un tale ruolo decisivo sulle opzioni relative ai suoli in sua proprietà.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1788 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.