Il TAR Milano precisa che affinché un’area privata possa ritenersi sottoposta a un uso pubblico, è necessario, oltre all’intrinseca idoneità del bene, che l’uso avvenga a opera di una collettività indeterminata di persone e per soddisfare un pubblico, generale interesse; ne consegue che deve escludersi l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipendenza della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere a essi per esigenze connesse alla loro privata utilizzazione, oppure, infine, rispetto a strade destinate al servizio di un determinato edificio o complesso di edifici.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Quarta Sezione, n. 1772 del 28 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.