Il TAR Milano precisa che l’onere di impugnare immediatamente le previsioni della legge di gara concerne, accanto alle clausole “escludenti”, che cioè prevedono requisiti soggettivi di partecipazione, le clausole afferenti alla formulazione sia sul piano tecnico che economico dell’offerta, sempreché rendano (realmente) impossibile la presentazione di una offerta; le rimanenti tipologie di clausole, ove ritenute lesive, devono essere impugnate insieme all’atto di approvazione della graduatoria definitiva, che conclude la procedura e identifica in concreto il soggetto leso dal provvedimento.
Sulla base di tali premesse respinge un’eccezione di tardività di un ricorso con il quale, in sede di impugnazione di una aggiudicazione,  si  è contestata la legittimità del criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante e ritiene che l’esponente non avesse l’onere di impugnare direttamente il bando di gara, in cui detta scelta si era concretizzata.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1828 del 19 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.

In argomento si veda anche Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2014 del 2 maggio 2017, consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo, che ritiene ammissibile l’impugnazione immediata del bando da parte di un concorrente che si duole dell’adozione di un criterio di aggiudicazione erroneo e quindi illegittimo.