Il Consiglio di Stato precisa che grava sul concorrente l’obbligo di provare l’equivalenza tra tutti i prodotti richiesti e quelli “equivalenti” offerti: il mancato rispetto di tale onere, comporta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l’esclusione dell’offerta.
Né è possibile, secondo il Consiglio di Stato, esercitare il potere di soccorso istruttorio, atteso che tale potere non può comportare il sovvertimento degli oneri, facendo gravare sulla commissione giudicatrice quello imposto al concorrente: si altera, altrimenti, il principio della par condicio tra i concorrenti; il ricorso al soccorso istruttorio, infatti, può attivarsi quando sussistono dubbi, quando occorrono chiarimenti, ma non può estendersi quando manchi un requisito essenziale dell’offerta, qual è la prova dell’equivalenza di tutti i prodotti offerti con quelli richiesti in sede di gara dalla stazione appaltante.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 4207 del 5 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.