Il Consiglio di Stato precisa che
grava sul concorrente l’obbligo di provare l’equivalenza tra tutti i prodotti
richiesti e quelli “equivalenti” offerti: il mancato rispetto di tale onere,
comporta, in applicazione del principio di autoresponsabilità, l’esclusione
dell’offerta.
Né è possibile, secondo il Consiglio di Stato, esercitare il
potere di soccorso istruttorio, atteso che tale potere non può comportare il
sovvertimento degli oneri, facendo gravare sulla commissione giudicatrice
quello imposto al concorrente: si altera, altrimenti, il principio della par
condicio tra i concorrenti; il ricorso al soccorso istruttorio, infatti, può
attivarsi quando sussistono dubbi, quando occorrono chiarimenti, ma non può
estendersi quando manchi un requisito essenziale dell’offerta, qual è la prova
dell’equivalenza di tutti i prodotti offerti con quelli richiesti in sede di
gara dalla stazione appaltante.
La sentenza del Consiglio di
Stato, Sezione Terza, n. 4207 del 5 settembre 2017 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.