Il TAR Milano ritiene infondata la domanda di un lottizzante volta alla condanna all’adempimento nei confronti del Comune, per avere questi omesso di esercitare le prerogative, ad esso riconosciute dagli artt. 1292 e segg. cod. civ., che gli consentono di agire nei confronti degli altri coobbligati al fine di ottenere la prestazione dovuta.
L’infondatezza della pretesa deriva dal fatto che sia il diritto a ricevere le prestazioni oggetto dell’obbligazione solidale sia le prerogative funzionali alla loro esecuzione coattiva sono riconosciuti al creditore nel suo esclusivo interesse e che, quindi, i singoli coobbligati non possono vantare alcuna situazione giuridica qualificata a che questi eserciti prontamente la propria pretesa ed eserciti le suddette prerogative nei confronti degli altri coobbligati.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n.1816 del 14 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.