Secondo il TAR Milano, ove l’annullamento del provvedimento
impugnato non risulti più utile per il ricorrente, l’accertamento
dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., deve compiersi
qualora si possa profilare la sussistenza di un danno in astratto risarcibile;
tuttavia, affinché possa ritenersi concretamente sussistente l’interesse a
ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, è
necessario che la parte abbia effettivamente proposto, nel corso del giudizio,
rituale azione risarcitoria; tale soluzione permette di soddisfare l’esigenza
di limitare l’intervento di pronunce di merito ai soli casi in cui un interesse
effettivamente sussista senza pregiudicare eccessivamente la posizione del
ricorrente il quale, se veramente interessato alla proposizione della domanda
risarcitoria, può sempre agire in via autonoma.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 1785 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.