Secondo il TAR Milano, ove l’annullamento del provvedimento impugnato non risulti più utile per il ricorrente, l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, terzo comma, c.p.a., deve compiersi qualora si possa profilare la sussistenza di un danno in astratto risarcibile; tuttavia, affinché possa ritenersi concretamente sussistente l’interesse a ottenere l’accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, è necessario che la parte abbia effettivamente proposto, nel corso del giudizio, rituale azione risarcitoria; tale soluzione permette di soddisfare l’esigenza di limitare l’intervento di pronunce di merito ai soli casi in cui un interesse effettivamente sussista senza pregiudicare eccessivamente la posizione del ricorrente il quale, se veramente interessato alla proposizione della domanda risarcitoria, può sempre agire in via autonoma.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1785 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.