Il TAR Lecce ritiene ammissibile l’intervento ad opponendum da parte del responsabile dell’ufficio e del tecnico istruttore, non già in rappresentanza dell’ente cui appartengono, ma al mero scopo di difendere la loro posizione “tecnica”, in quanto soggetti che hanno partecipato al procedimento che ha condotto all’adozione del provvedimento impugnato; secondo il TAR Lecce, l’interesse dei tecnici intervenienti risulta indubbiamente sussistente dalla necessità di difendere i propri atti da eventuali riflessi in termini di ricadute patrimoniali (in caso di azioni di responsabilità) e professionali.

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sezione Prima, n. 1423 del 25 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.