Secondo il TAR Lazio, la volontà del legislatore, come
letteralmente espressa nell’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., limita l’ambito di
operatività della disposizione in questione alle sole esclusioni (ovvero alle
ammissioni) disposte dalla Stazione Appaltante “all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”
dell’operatore partecipante; ciò significa che, non ogni fattispecie di
esclusione dalla procedura di gara rientra nel raggio applicativo dell’art.
120, comma 2 bis, ma soltanto quelle ipotesi in cui la sanzione espulsiva è
conseguente a carenze insanabili attinenti ai requisiti di partecipazione, i
quali, anche sul piano della sequenza procedimentale che la commissione di gara
è tenuta a seguire, vengono accertati prima di procedere all’apertura delle
offerte (tecnica ed economica).
Aggiunge il TAR che quando, viceversa, l’esclusione venga
disposta per una carenza formale o contenutistica propria dell’offerta
economica (e, non diversamente, in caso di vizi concernenti la formulazione
dell’offerta tecnica), la quale emerga soltanto e necessariamente a seguito
dell’apertura di essa, si è in una fase e in una tipologia di esclusione
oggettivamente diverse rispetto a quelle contemplate all’interno del comma 2
bis, il quale si riferisce alla fase che precede l’apertura delle offerte e
dalla quale dipende la possibilità stessa dell’impresa di partecipare alle
successive fasi della procedura selettiva.
La sentenza del TAR Lazio, Sezione Terza, n. 9147 del 2 agosto
2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al
seguente indirizzo.