Secondo il TAR Basilicata, ai fini della notifica telematica
del ricorso a una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque
indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell’apposito registro tenuto dal
Ministero della Giustizia di cui all’art. 16, comma 12, del d.l. n. 179 del 2012;
in difetto di tale iscrizione, la notificazione degli atti processuali può
essere validamente eseguita solo con le tradizionali modalità cartacee e il
ricorso notificato ad altro indirizzo p.e.c. è inammissibile.
La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 607 del 21
settembre 2017 è consultabile sul dito istituzionale della Giustizia Ammnistrativa
al seguente indirizzo.