Il TAR Milano precisa che la violazione della disciplina contenuta nel regolamento del consiglio comunale in materia di ordine del giorno delle sedute e di interventi consentiti ai consiglieri comunali può essere invocata soltanto dai componenti del Consiglio comunale.
Secondo il TAR Milano, la convocazione è un atto preparatorio del procedimento volto alla manifestazione della volontà di un organo collegiale, che ha la duplice funzione di rendere edotti i componenti di questo circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare (per consentire la loro partecipazione alla riunione con la necessaria preparazione ed informazione) e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno; in questa prospettiva, le norme concernenti la convocazione delle sedute, il relativo ordine del giorno e le modalità mediante le quali i singoli consiglieri possono sottoporre specifiche questioni alla deliberazione dell’Organo collegiale sono poste a presidio del corretto svolgimento del munus publicum del consigliere, al quale deve essere assicurata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per esercitare consapevolmente il proprio ius ad officium; la violazione di tali norme, tuttavia, pur potendo determinare l’illegittimità della deliberazione assunta dall’Organo collegiale, può essere fatta valere soltanto dai relativi componenti, poiché solo a questi spetta valutare se il mancato rispetto delle procedure abbia determinato un vulnus alle proprie prerogative di partecipazione all’attività dell’Organo; viceversa, se i singoli consiglieri, potenzialmente lesi dalle suddette violazioni, non ritengano di dover reagire, i vizi formali concernenti le mere modalità di convocazione della seduta rimangono assorbiti dalla formazione della volontà collegiale, senza che sia consentito far valere le predette irregolarità a soggetti diversi dai componenti dell’Organo.


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda. n. 1787 del 6 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.