Il TAR Milano precisa che:

  • i termini di cui all’art. 73 c.p.a., entro cui le parti possono articolare (con documenti, memorie e repliche) le proprie deduzioni, sono da considerarsi perentori, in quanto espressione di un principio di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice;
  • il comma 3 dell’art. 73 c.p.a. stabilisce che qualora il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, rilevi d’ufficio una questione preliminare, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie;
  • l’armonizzazione e la necessaria coerenza delle disposizioni di cui al comma 1 e 3 dell'art. 73 c.p.a. impongono, alla luce del principio di garanzia del contradditorio e di ragionevole durata del processo, che le memorie di cui all’art. 73, comma 3, possano vertere esclusivamente sulla questione rilevata d’ufficio dal Giudice, dovendosi ritenere inammissibili deduzioni e argomentazioni ulteriori nonché la produzione di nuovi documenti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 1768 del 24 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.