A fronte di un denunciato difetto di motivazione afferente la scelta del criterio di aggiudicazione di una gara d'appalto, il TAR Milano non ritiene applicabile l’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990.
Secondo il TAR Milano, il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto, il fondamento, il baricentro e l’essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 1828 del 19 settembre 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.