Secondo il TAR Milano, in sede di giustificazione dell’anomalia dell’offerta, se non vi sono dubbi in ordine alla possibilità che un operatore economico, nel quadro di una specifica scelta di gestione aziendale, ponga a carico della propria struttura centrale determinati costi, relativi agli appalti che intende stipulare, nondimeno resta ferma la necessaria imputazione a ciascun appalto dei costi necessari per la sua esecuzione; sicché l’operatore deve riferire ad ogni particolare appalto, seppure pro quota, tutti i costi ad esso inerenti, ancorché sostenuti dalla struttura centrale; l’offerta è sostenibile e congrua solo quando le attività in essa comprese, secondo le previsioni della lex specialis, trovano piena corrispondenza nei costi in essa esposti per l’esecuzione dell’appalto; diversamente opinando si verificherebbe un’allocazione esterna all’appalto di costi necessari, in base alla lex specialis, per lo svolgimento dell’appalto stesso, con evidente violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza e di divieto di disparità di trattamento.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 1763 del 23 agosto 2017 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.