Il procedimento di verifica dell'anomalia mira ad accertare la complessiva sostenibilità economica dell'offerta e culmina in una valutazione globale e sintetica fondata su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità e elasticità. Il procedimento di anomalia non ha funzione sanzionatoria, né si risolve in una sorta di “caccia all'errore” sulle singole voci componenti l’offerta, essendo piuttosto volto ad accertare che la medesima sia nel complesso affidabile e consenta di garantire l'interesse pubblico al proficuo svolgimento della commessa al miglior prezzo reperibile sul mercato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 974 del 2 marzo 2026


In sede di verifica dell’anomalia dell’offerta, il principio di immodificabilità dell'offerta comporta la legittimità dell’esclusione del concorrente quando l'offerta risulti modificata a seguito delle giustificazioni fornite nel giudizio di anomalia, ciò al fine di garantire la par condicio tra i concorrenti e l'affidabilità dell'operatore economico offerente.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1152 del 9 marzo 2026


La modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara e in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere mutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4192 del 18 dicembre 2025


La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e non atomistica e non possono rilevare, ove distintamente considerate, eventuali inesattezze o minime incongruenze delle specifiche voci di cui l’offerta si compone; oltretutto, l’Amministrazione non è tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2735 del 21 luglio 2025


Il TAR Milano osserva che nel caso in cui un documento, peraltro meramente facoltativo, non abbia inciso in nessun modo sulla determinazione finale di affidamento della stazione appaltante, l’ipotetica falsità del medesimo non può determinare di per sé l’illegittimità dell’aggiudicazione (nella fattispecie si trattava dei giustificativi dell’offerta, la cui presentazione unitamente all’offerta era però meramente facoltativa, e che non sono stati esaminati dalla stazione appaltante in quanto nella specifica procedura negoziata la verifica di congruità o di anomalia delle offerte non era obbligatoria).


Il TAR Milano rammenta, in linea con la consolidata giurisprudenza, che la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà della stessa, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica e che costituisce, in quanto tale, espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale riservato all'Amministrazione, in via di principio insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che per ragioni legate alla eventuale (e dimostrata) manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza dell'operato dell'Amministrazione, tale da rendere palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta; trattandosi, quindi, di valutare l'offerta nel suo complesso, il giudizio di anomalia non ha a oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze, mirando piuttosto ad accertare se essa in concreto sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; pertanto, la valutazione di congruità, globale e sintetica, non deve concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; con la conseguenza che, se anche singole voci di prezzo o singoli costi non abbiano trovato immediata e diretta giustificazione, non per questo l'offerta va ritenuta inattendibile, dovendosi, invece, tener conto della loro incidenza sul costo complessivo del servizio per poter arrivare ad affermare che tali carenze siano in grado di rendere dubbia la corrispettività proposta dall'offerente e validata dalla stazione appaltante (Consiglio di Stato sez. III, 17 ottobre 2022, n.8790).
Aggiunge il TAR che costituisce, poi, ius receptum che, mentre è richiesta un'articolata ed approfondita motivazione laddove l'Amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall'impresa, in tal modo disponendone l'esclusione, invece la valutazione favorevole circa le giustificazioni dell'offerta sospetta di anomalia non richiede un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti, ben potendo il giudizio di congruità dell'offerta essere motivato per relationem, facendo riferimento alle giustificazioni rese dall'impresa, sempre che tali giustificazioni siano a loro volta congrue ed adeguate. In quest'ultimo caso, in applicazione dei principi generali in tema di riparto dell'onere della prova, spetta alla parte ricorrente che contesti l'operato della Stazione Appaltante per aver concluso positivamente il subprocedimento, addurre argomenti idonei a confutare il giudizio di congruità dell'offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1225 del 23 maggio 2023.


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza è costante nell’affermare, anche in ipotesi in cui la legge di gara neppure specifichi l'obbligo di indicare i suddetti costi separatamente, che la mancata indicazione separata e distinta dei costi della manodopera (così come degli oneri interni) “è strutturata (proprio in ragione della specifica responsabilizzazione dichiarativa del concorrente e della agevolazione delle corrispondenti verifiche rimesse alla stazione appaltante) come una componente essenziale dell'offerta economica, presidiata da una clausola espulsiva” (Consiglio di Stato sez. V, 08/04/2021, n.2839; Consiglio di Stato sez. V, 22/02/2021, n.1526; Cons. Stato, Ad.Plen., sent. n. 7 e n. 8 del 2 aprile 2020; Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18).
Inoltre, sempre per pacifica giurisprudenza, la modifica dei costi della manodopera - introdotta nel corso del procedimento di verifica dell'anomalia - comporta un'inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell'offerta economica, che non è suscettibile di essere immutato nell'importo, al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l'incisione degli interessi pubblici posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, come imposte dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 (v., ex plurimis, Cons. Stato sez. V, n. 7943, n. 6462, n. 1449 del 2020; v. anche Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 7).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2393 del 31 ottobre 2022.


Il TAR Milano precisa che l’art. 97 del d.l.vo n. 50/2016 non articola il contraddittorio sull’anomalia o sulla congruità secondo rigide e vincolanti scansioni procedimentali, limitandosi a stabilire, al comma 5, che “la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni”, sicché l’adeguatezza della dialettica procedimentale deve essere apprezzata in concreto e non sulla base di una predeterminata e formalistica scansione procedimentale; con l’art. 97 cit. è stato abbandonato il modello trifasico, di cui all’art. 88 del previgente del d.l.vo n. 163/2006, sostituito da un modulo procedimentale monofasico elastico, che non esclude ma neppure impone l’audizione dell’interessato, che resta possibile solo al fine della compiutezza del confronto dialettico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2208 del 7 ottobre 2022.


Il TAR Milano ricorda che:
<<Secondo l’articolo 97, comma 6, del Codice degli appalti “la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
La stazione appaltante, dunque, in disparte l’ipotesi se ricorre o meno l’offerta anormalmente bassa, “può” (non “deve”) valutare la congruità dell’offerta.
Naturalmente trattandosi di scelta discrezionale della Stazione appaltante ricorrono i limiti del sindacato giurisdizionale in ordine a detta scelta descritti nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 marzo 2022, n. 1445 “In materia di sindacato sulla legittimità delle valutazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alla congruità dell’offerta – costituisce jus receptum la giurisprudenza di questo Consiglio (ex multis Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 359 del 2021) che ha avuto modo di statuire che:
a) il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2019, n. 6058);
b) le censure che attengono al merito di tale valutazione (opinabile) sono inammissibili, perché sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica (v., tra le più recenti, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2019, n. 173; Cons. Stato, sez. III, 21 novembre 2018, n. 6572);
c) per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto (Cons. Stato, Sez. III, 9 giugno 2020, n. 3694)”.
Nondimeno, resta fermo che, laddove l’offerta sia connotata da evidenti indici di inaffidabilità, è irragionevole e non aderente alle risultanze istruttorie la scelta discrezionale dell’amministrazione di provvedere all’aggiudicazione senza sottoporre l’offerta ad una valutazione di congruità.>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1987 del 12 settembre 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione europea:
<< 1) Gli articoli 38 e 49 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
devono essere interpretati nel senso che:
le amministrazioni aggiudicatrici, in caso di sospetto di offerta anormalmente bassa, sono tenute a verificare l’effettiva sussistenza di tale carattere anormalmente basso prendendo in considerazione tutti gli elementi pertinenti del bando di gara e del capitolato d’oneri, senza che l’impossibilità di applicare i criteri stabiliti a tal fine da una normativa nazionale e il numero di offerte presentate abbiano rilevanza al riguardo.
2) L’articolo 55, paragrafo 2, della direttiva 2009/81, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora un’amministrazione aggiudicatrice non abbia avviato una procedura di verifica in merito all’eventuale carattere anormalmente basso di un’offerta, in quanto ha ritenuto che nessuna delle offerte presentatele avesse un carattere siffatto, la sua valutazione può formare oggetto di un controllo giurisdizionale nell’ambito di un ricorso contro la decisione di aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi>>
Corte di Giustizia UE, Sez. IV, del 15 settembre 2022 (causa C-669/20).
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia.


Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza ha affrontato il tema dell’applicabilità della disciplina dell’anomalia delle offerte nell’ambito concessorio, connotato dall’assenza di un corrispettivo stricto sensu in favore dell’affidatario, e precisa:
<<7.1. Si fronteggiano due posizioni: da un lato pronunce, maturate specialmente nella vigenza del decreto legislativo n. 163 del 2006, che escludono la diretta applicabilità di tale regime alla figura concessoria (cfr. Cons. Stato, V, 1 dicembre 2014, n. 5915; 24 marzo 2011, n. 1784) salvo ammettere una verifica in fase di gara circa la ragionevolezza dell’offerta in termini di suo preventivo apprezzamento di attendibilità, funzionale all’adempimento (Cons. Stato, n. 5915 del 2014, cit.); dall’altro decisioni che invece riconoscono l’applicabilità dell’istituto alle concessioni, pur indicando gli elementi di specialità che la valutazione assume rispetto a tali fattispecie, in quanto “nella concessione si controlla l’attendibilità di una previsione economico-finanziaria con pieno o preponderante accollo del rischio economico del peculiare mercato del servizio da parte del concessionario, onde siffatta verifica, pur sempre rigorosa, è sull’attendibilità d’una ragionevole e ponderata previsione economica […], che lascia un margine d’incertezza a chi confeziona l’offerta ed un alto margine di opinabilità tecnico-discrezionale a chi la riscontra, opinabilità non sindacabile in sede di legittimità se non per evidenti errori di fatto e macroscopica irragionevolezza” (Cons. Stato, VI, 7 maggio 2020, n. 2885; nello stesso senso, al punto di equiparare nella sostanza il giudizio di anomalia per gli appalti e le concessioni, cfr. Cons. Stato, III, 5 dicembre 2019, n. 8340).
7.2. Il Collegio aderisce al secondo orientamento, ritenendo che seppure l’art. 164, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016 non richiami specificamente il regime dell’anomalia, la relativa verifica vada nondimeno considerata applicabile anche alle offerte inerenti alle concessioni: si tratta infatti di una valutazione espressione di principi generali in materia di affidamento di commesse pubbliche quali quelli della qualità e affidabilità delle prestazioni, nonché della libera concorrenza (cfr. l’art. 30 d.lgs. n. 50 del 2016), e che implica un apprezzamento secondo canoni di ragionevolezza e attendibilità delle offerte ben possibile - anzi doveroso - da parte dell’amministrazione anche in ipotesi di concessioni, in coerenza con i generali principi dell’efficienza e buon andamento dell’azione amministrativa.
E' stato condivisibilmente osservato che il ritenere applicabile alle concessioni l’istituto della verifica di congruità non impedisce di tener conto, nell’esprimere la valutazione da compiere, della peculiarità della fattispecie concessoria, e dunque di declinare in termini “dinamici” la verifica di anomalia - considerato che anche la voce dei ricavi risulta ex ante indefinita - che assume perciò connotazioni ancor più discrezionali e in qualche misura flessibili (in quanto condizionata da una rilevante componente previsionale), se non caratterizzata da margini d’incertezza (cfr. Cons. Stato, sez. V 24 maggio 2022 n. 4108).>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 8 settembre 2022 n. 1980.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Milano ribadisce, in coerenza con la consolidata giurisprudenza, che la verifica di anomalia è finalizzata ad accertare l’attendibilità e la serietà dell’offerta sulla base di una valutazione globale e sintetica e precisa che:
<<- in termini generali, è ammissibile una variazione delle giustificazioni delle singole voci di costo, non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità originaria dell’offerta, nel rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta stessa, che presiede la logica della par condicio tra i competitori (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 agosto, 2021 n. 5644; Id., 16 marzo 2020, n. 1873);
- viceversa, è vietata una modificazione della composizione dell’offerta che ne alteri l’equilibrio economico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 aprile 2017, n. 1896), diversamente opinando si perverrebbe all’inaccettabile conseguenza di consentire un’elusiva modificazione a posteriori della stessa, snaturando la funzione propria del subprocedimento di verifica dell’anomalia, che è volto ad un apprezzamento globale dell’attendibilità dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 luglio 2021, n. 5455; Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2021, n. 487);
- in sede di giudizio di anomalia sono consentiti aggiustamenti e spostamenti di costi tra le varie componenti del prezzo, potendosi tenere conto anche di eventuali sopravvenienze (normative o di fatto), a condizione che ciò non comporti una modificazione dell’offerta stessa (cfr. ex multis, Cons. Stato, V, 24 marzo 2020, n. 2056; III, 2 marzo 2017, n. 974);>>
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 9 del 4 gennaio 2022.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.



Il TAR Milano con riferimento al giudizio di anomalia dell’offerta, ribadisce che:
<<- nelle gare pubbliche il giudizio circa l’anomalia o l’incongruità dell’offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci (ex multis, C.d.S., Sez. V, n. 4755/2016; id., Sez. III, n. 514/2017);
- il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non mira a individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto (C.d.S., Sez. V, n. 2228/2017); in altri termini, la verifica della congruità di un’offerta ha natura globale e sintetica, vertendo sull’attendibilità della medesima nel suo insieme e, quindi, sulla sua idoneità a fondare un serio affidamento sulla corretta esecuzione dell’appalto;
- in sede di verifica delle offerte anomale la motivazione del relativo giudizio deve essere rigorosa e analitica solo in caso di giudizio negativo, mentre, in caso di giudizio positivo, ovvero di valutazione di congruità dell’offerta anomala, come accaduto nella procedura di cui è causa, non occorre che la relativa determinazione sia fondata su un’articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili o espressiva di ulteriori apprezzamenti;>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1963 del 3 settembre 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri


Il TAR Brescia, con riferimento al problema di stabilire se nelle procedure di gara che adottano il modello della inversione procedimentale le eventuali esclusioni, disposte all’esito verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, debbano o meno comportare il ricalcolo della soglia di anomalia afferma il seguente principio di diritto:
<<nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e che si svolgono secondo il modulo dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 d. lgs. 50/2016 - previsto per gli appalti nei settori speciali, ma esteso in via sperimentale e provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, anche ai settori ordinari – la soglia di anomalia deve essere calcolata, una sola volta, subito dopo l’apertura delle offerte; qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l’esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 476 del 21 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano, con riferimento al c.d. principio di invarianza di cui all’art. 95, comma 15, del codice dei contratti pubblici, in forza del quale: «Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte», precisa che:
<<La norma, che ricalca analoga previsione dell’abrogato art. 38-bis del D.Lgs. n. 163/2006, ha dato luogo ad un ampio dibattito in giurisprudenza, anche se allo stato è possibile pervenire alle seguenti conclusioni.
La “variazione” cui si riferisce il comma 15 può consistere anche in un provvedimento amministrativo di autotutela e non solo in una decisione giurisdizionale, come risulta dall’uso della locuzione “anche”.
Il principio di invarianza trova applicazione non solo a fronte dell’avvenuta individuazione della soglia di anomalia delle offerte, ma anche in tutti i differenti casi di “calcolo di medie nella procedura”. A tale soluzione si perviene in primo luogo dal dato letterale del comma 15, che distingue il “calcolo di medie” dalla “soglia di anomalia”, impiegando la locuzione “né”>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1080 del 30 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.





Il TAR Milano precisa che <<In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non può, quindi, essere disposta l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1448; Cons. St., V, n. 4323/2003).
Il giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3623) non può sostituirsi all’amministrazione nel ritenere l’offerta complessivamente inattendibile, dovendo l'amministrazione provvedere alla riedizione del vaglio di sostenibilità.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di subentro nel contratto, atteso che ciò presuppone il positivo superamento della verifica di anomalia dell’offerta presentata dalle stesse ricorrenti e che, preliminarmente, l’accoglimento del presente ricorso comporta l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la procedura con riferimento alla fase di valutazione della proposta tecnica e delle giustificazioni rese dalla controinteressata (cfr. sul punto già Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 18 marzo 2019, n. 242)>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 739 del 22 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Il TAR Milano precisa che:
<<nel corso della verifica della congruità delle voci di costo, compreso quella della manodopera, è ammissibile la correzione di errori materiali, ma consolidata giurisprudenza precisa che l’errore materiale direttamente emendabile è soltanto quello che può essere percepito o rilevato ictu oculi, dal contesto stesso dell’atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 11 gennaio 2018, n. 113; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 978);
- il principio appena riferito è strettamente correlato a quello dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta, posto a tutela sia della imparzialità e della trasparenza dell’agire della stazione appaltante, sia del valore della concorrenza e della parità di trattamento tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale;
- resta fermo che la verifica di congruità non è diretta ad evidenziare singole inesattezze dell’offerta (la c.d. “caccia all’errore”) ed anzi consente limitati aggiustamenti a fronte di errori materiali, che però devono presentare effettivamente tale natura, ossia essere percepibili ictu oculi, ma tale circostanza non sussiste nel caso di specie;>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 399 del 12 febbraio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


Secondo il TAR Milano «Non è … possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l’offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell’attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l’impresa dall’essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 gennaio 2018 n. 269).
E ciò a maggior ragione tenuto conto che si tratta di cooperative sociali e Onlus, che per loro natura agiscono per scopi sociali e mutualistici e non commerciali, avendo una vocazione non lucrativa.
La finalità lucrativa non è estensibile a soggetti che operano per scopi non economici, bensì sociali o mutualistici, per i quali l’obbligatoria indicazione di un utile d’impresa si tradurrebbe in una prescrizione incoerente con la relativa vocazione non lucrativa, con l’imposizione di un’artificiosa componente di onerosità della proposta. Ne deriva che, diversamente da quanto accade per gli enti a scopo di lucro, l’offerta senza utile presentata da un soggetto che tale utile non persegue non è, solo per questo, anomala o inaffidabile, in quanto non impedisce il perseguimento efficiente di finalità istituzionali che prescindono da tale vantaggio strictu sensu economico (Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2016 n. 3855)».

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2592 del 24 dicembre 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.


La Corte di Giustizia UE statuisce che:

«L’articolo 2, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2017/2365 della Commissione, del 18 dicembre 2017, deve essere interpretato nel senso che esso non costituisce un fondamento giuridico per il rigetto dell’offerta di un offerente nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per il solo motivo che il prezzo proposto nell’offerta è di EUR 0».

Corte di Giustizia UE, Sez. IV, del 10 settembre 2020 (causa C-367/19).

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Corte di Giustizia al seguente indirizzo.



Il TAR Milano precisa che non si possono far rientrare nella valutazione di congruità dell’offerta (nella fattispecie per il servizio di ristorazione scolastica e sociale) costi e ricavi relativi a rapporti negoziali esterni, con soggetti che non sono parte dell’appalto, rapporti che – anche in un quadro di pregresse e consolidate relazioni commerciali – sono comunque del tutto eventuali; invero, l’offerta deve essere sostenibile e il contratto non in perdita per l’appaltatore autonomamente, e non grazie a elementi esterni al contratto medesimo, perché, diversamente, si altererebbe la libera concorrenza a favore degli operatori economici più forti, che possono permettersi – pur di conquistare quote sempre maggiori di mercato e di espellere dal mercato altri concorrenti – di presentare offerte in perdita.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 257 del 6 febbraio 2020.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.