Il TAR Brescia, con riferimento al problema di stabilire se nelle procedure di gara che adottano il modello della inversione procedimentale le eventuali esclusioni, disposte all’esito verifica dei requisiti di partecipazione dei concorrenti, debbano o meno comportare il ricalcolo della soglia di anomalia afferma il seguente principio di diritto:
<<nelle procedure di gara da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo e che si svolgono secondo il modulo dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8 d. lgs. 50/2016 - previsto per gli appalti nei settori speciali, ma esteso in via sperimentale e provvisoria, fino al 31 dicembre 2021, anche ai settori ordinari – la soglia di anomalia deve essere calcolata, una sola volta, subito dopo l’apertura delle offerte; qualora, in esito alla fase conclusiva della verifica dei requisiti di partecipazione, si ravvisino i presupposti per disporre l’esclusione di uno o più concorrenti, la stazione appaltante procede allo scorrimento della graduatoria e alla verifica della documentazione amministrativa del secondo classificato, mantenendo ferma la soglia di anomalia>>.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 476 del 21 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.