Il TAR Milano precisa, in sede di ottemperanza, che:
<<in applicazione del principio del c.d. one shot temperato, vigente nel nostro ordinamento, l’Amministrazione, a seguito di un annullamento di un proprio atto, anche a mezzo di pronuncia di natura cautelare (cfr. T.A.R. Veneto, 8 aprile 2021, n. 450), è tenuta a riesaminare l’affare nella sua interezza, con definitiva preclusione per l’avvenire di decisioni sfavorevoli per il privato, ancorché riguardanti aspetti o profili della questione non valutati in precedenza (Consiglio di Stato, IV, 15 maggio 2020, n. 3095), come ribadito anche in sede positiva, con la modifica dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, da parte dell’art. 12 del decreto legge n. 76 del 2020, convertito in legge n. 120 del 2020 (“in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”) [da ultimo, Consiglio di Stato, III, 2 febbraio 2021, n. 946; T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 8 marzo 2021, n. 713]>>.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1322 del 28 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.