Il TAR Milano, per quanto attiene alle caratteristiche dei documenti informatici che i concorrenti inviano alla stazione appaltante ai fini di partecipare ad una gara, richiama la giurisprudenza che ha affermato che è compito dei concorrenti, prima di effettuare la trasmissione della propria offerta, accertarne - secondo le regole dell'ordinaria diligenza - l'integrità e la leggibilità, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali trasmessi, con la conseguenza che l’illeggibilità dei file è ascrivibile alla responsabilità del partecipante.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1147 del 7 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.