Sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, supplemento ordinario n. 212, è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)».

La legge, composta di un solo articolo di ben 560 commi, ha inciso anche sulla disciplina del contributo unificato.

Quanto ai giudizi amministrativi, queste sono alcune delle novità introdotte dai commi 25 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 228/2012:

  • per i ricorsi ai quali si applica il rito abbreviato comune a determinate materie, previsto dal libro IV, titolo V, del codice del processo amministrativo nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto è di euro 1.800;
  • per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice del processo amministrativo il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000, mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000; se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, il contributo dovuto è di euro 6.000;
  • in tutti i casi non espressamente disciplinati dalle lettere a), b), c) e d) del comma 6-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il contributo dovuto è di euro 650;
  • nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste;
  • il contributo di cui all'articolo 13, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come da ultimo modificato dal comma 25, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 228/2012, è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione;
  • i nuovi importi si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 228/2012 (1 gennaio 2013).

Più in generale, si segnala che la stessa legge di stabilità 2013 ha, inoltre, inserito (cfr. comma 17 dell’art. 1) all'articolo 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dopo il comma 1-ter il seguente: «1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»; le disposizioni di cui al nuovo comma 1 quater si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge di stabilità 2013.


Con sentenza C‑159/11 del 19.12.2012 la Corte di Giustizia Europea ha posto un stop agli accordi stipulati tra pubbliche amministrazioni (nella specie ASL e Università) al fine della realizzazione di servizi di  progettazione (nella specie, consistenti nella valutazione della vulnerabilità sismica delle strutture ospedaliere).

Era stato il Consiglio di Stato, investito della vicenda a seguito dell'accoglimento in primo grado del ricorso presentato dalle associazioni degli ingegneri e degli architetti, a rimettere la questione alla Corte di Giustizia Europea, chiedendosi
se la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni non sia contraria al principio della libera concorrenza qualora una delle amministrazioni interessate possa essere considerata un operatore economico, qualità riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento di uno scopo di lucro, dalla dotazione di una organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato. 
e decidendo di sospendere il procedimento, sottoponendo alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la [direttiva 2004/18], ed in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d), l’articolo 2, l’articolo 28 e l’allegato II [A], categorie 8 e 12, ostino ad una disciplina nazionale che consente la stipulazione di accordi in forma scritta tra due amministrazioni aggiudicatrici per lo studio e la valutazione della vulnerabilità sismica di strutture ospedaliere da eseguirsi alla luce delle normative nazionali in materia di sicurezza delle strutture ed in particolare degli edifici strategici, verso un corrispettivo non superiore ai costi sostenuti per l’esecuzione della prestazione, ove l’amministrazione esecutrice possa rivestire la qualità di operatore economico».
Le norme sottoposte all'attenzione della Corte sono:

  • l’articolo 15, primo comma, della legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (GURI n. 192, del 18 agosto 1990, pag. 7), secondo cui «le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;
  • l’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell’11 luglio 1980, recante riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica (Supplemento ordinario alla GURI n. 209, del 31 luglio 1980).

Premesso che le tipologie di appalti conclusi da enti pubblici che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, sono:

  • contratti di appalto stipulati da un ente pubblico con un soggetto giuridicamente distinto da esso, quando detto ente eserciti su tale soggetto un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e, al contempo, il soggetto in questione realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti che lo controllano;
  • contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune a questi ultimi;

la Corte ha fissato il seguente principio di diritto:
Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

La sentenza 19.12.2012 n. C-159/11 è disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62011CJ0159:IT:HTML



Sul B.U.R.L. del 28 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge regionale 24 dicembre 2012 n. 21 «Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013».

L’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2012 modifica la disciplina transitoria di cui all’art. 25 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 «Legge per il governo del territorio».

In particolare, dopo il comma 1 bis del citato art. 25 vengono inseriti i seguenti commi:

1 ter. In deroga a quanto previsto dal comma 1, primo periodo, i PRG vigenti dei comuni danneggiati dal sisma del 20 maggio 2012 inclusi nell’elenco allegato al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, nonché di quelli dichiarati in dissesto finanziario con deliberazione del consiglio comunale approvata entro il 31 dicembre 2012 conservano efficacia fino al 31 dicembre 2013, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3 quater. In caso di mancata adozione del PGT entro il 31 dicembre 2013,si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 quater e 1 quinquies.
1 quater. Nei comuni che entro il 31 dicembre 2012 non hanno approvato il PGT, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, fermo restando quanto disposto dall’articolo 13, comma 12 e dall’articolo 26, comma 3 quater, sono ammessi unicamente i seguenti interventi:
a) nelle zone omogenee A, B, C e D individuate dal previgente PRG, interventi sugli edifici esistenti nelle sole tipologie di cui all’articolo 27, comma 1, lett. a), b) e c);
b) nelle zone omogenee E e F individuate dal previgente PRG, gli interventi che erano consentiti dal medesimo PRG o da altro strumento urbanistico comunque denominato;c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi approvati entro la data di entrata in vigore della legge recante (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2013), la cui convenzione, stipulata entro la medesima data, è in corso di validità.
1 quinquies. Nei comuni di cui al comma 1 quater, dal 1° gennaio 2013 e fino all’approvazione del PGT, non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4 (Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia); sono fatte salve le istanze di permesso di costruire e le denunce di inizio attività presentate entro il 31 dicembre 2012.


Con decreto presidenziale 11 dicembre 2012 sono state stabilite le  nuove competenze delle Sezioni del Tar Lombardia - Milano nonché il calendario delle udienze per l'anno 2013.

Il decreto è scaricabile a questo indirizzo [pdf].



24 GENNAIO 2013

    • “La correlazione tra strumenti di pianificazione territoriale (PTR, PTCP, PGT)” (arch. Giuseppe Cosenza e avv. Erminia Gariboldi).

21 FEBBRAIO 2013

    • “Responsabilità erariale e processo contabile” (dott.ssa Laura De Rentiis e dott. Alessandro Napoli).

21 MARZO 2013

    • “Silenzio della P.A.: profili sostanziali e processuali” (prof. Marco Sica).

18 APRILE 2013

    • “Le tipologie edilizie in Lombardia e tutela del terzo nei confronti della DIA e della SCIA” (avv. Mario Lavatelli e avv. Lorenzo Spallino). 

23 MAGGIO 2013

    • “Autotutela, affidamento e responsabilità della P.A.” (avv. Maria Antonietta Marciano e dott.ssa Elena Quadri).

20 GIUGNO 2013

    • “La formazione dei contratti pubblici al crocevia tra regole e principi” (prof. Maurizio Cafagno).

26 SETTEMBRE 2013

    • “I servizi di interesse economico generale, dal diritto comunitario al diritto nazionale” (avv. Maurizio Lo Gullo).