9 febbraio 2015
 
Le novità più significative del codice del processo amministrativo: un primo bilancio ad ormai cinque anni dalla sua entrata in vigore” (relatore: dott. Alberto Di Mario).
 
9 marzo 2015
 
Accordi tra PA e accordi tra PA e privati: rimedi e azioni in caso di inadempimento da parte dei contraenti” (relatore: dott. Stefano Cozzi).
 
13 aprile 2015
 
Responsabilità ed obbligazioni del proprietario del sito contaminato e del soggetto responsabile” (relatore: dott.ssa Elena Quadri).
 
11 maggio 2015     
 
Pubblici esercizi: rapporto tra la normativa in tema di liberalizzazione del commercio e i poteri della pianificazione urbanistica” (relatore: avv. prof. Emanuele Boscolo).
 
15 giugno 2015
 
Le novità in materia di appalti e concessioni a seguito delle nuove direttive europee” (relatore: avv. prof. Maurizio Lo Gullo).
 

  • Tutti gli incontri si terranno presso l’Aula Magna del Tribunale Ordinario di Como, dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
 


Pubblichiamo il commento dell'avvocato Paolo Mantegazza sulle norme interessanti l’edilizia e l’urbanistica introdotte dal d.l. 12 settembre 2014 n. 133 convertito in legge dalla l. 11 novembre 2014 n. 164.
 


L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 33 del 10 dicembre 2014, ha enunciato i seguenti principi di diritto in materia di comunicazioni via p.e.c.:
 
"a) le comunicazioni di segreteria tramite posta elettronica certificata sono valide anche se riferite a ricorsi notificati prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (purché, comunque, successive a esso) e anche se indirizzate a un difensore che aveva omesso di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel ricorso o nel primo atto difensivo;
b) la validità e l’efficacia della comunicazione tramite posta elettronica certificata possono essere contestate solo adducendo un difetto di funzionamento del sistema informatico o una causa di forza maggiore non imputabile al destinatario;
c) a fronte di una comunicazione effettuata ai sensi della lett. a), non può essere concesso il beneficio della rimessione in termini per errore scusabile previsto dall’art. 37 c.p.a., sulla base della sola deduzione (e del coerente rilievo) dell’incertezza giuridica sulla validità dell’utilizzo dello strumento di trasmissione della PEC".
 
Il testo dell'ordinanza dell'Adunanza Plenaria è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
 
 
 


Sul B.U.R.L., supplemento n. 49 del 1 dicembre 2014, è stata pubblicala la legge regionale 28 novembre 2014 n. 31, contenente disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.


Il testo è stato estratto dal sito del  B.U.R.L., che contiene tutte le informazioni per consultare e per utilizzare la banca dati, completamente digitalizzata, gratuita e accessibile.


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche da ultimo introdotte dal D.L. n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 


Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 
 
 
 
 
 


Il TAR Campania, Napoli, II Sezione, con la decisione n. 6118 del 27.11.2014:
  • ribadisce che l'onere di fornire la prova dell'epoca di realizzazione di un abuso edilizio incombe sull'interessato, il quale può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione di un manufatto, e non sull'amministrazione, la quale, in presenza di un'opera edilizia non assistita da un titolo che la legittimi, ha solo il potere-dovere di sanzionarla ai sensi di legge e di adottare, ove ricorrano i presupposti, il provvedimento di demolizione;
  • esclude che i rilevamenti tratti da Google Earth possano costituire, di per sé ed in assenza di più circostanziati elementi, documenti idonei a provare l'epoca di realizzazione di un abuso edilizio e ciò in considerazione della provenienza del suddetto rilevamento, delle incertezze in merito all’epoca a cui risalgono le immagini visualizzate, della genericità delle informazioni relative ai metodi di esecuzione del rilevamento medesimo.
  • La sentenza n. 6118/2014 del TAR Campania, Napoli, II Sezione, è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo


Sul  B.U.R.L., Supplemento n. 48 del 27 novembre 2014, è stata pubblicata la legge regionale 26 novembre 2014 n. 30, che, nell’integrare la legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, prevede che la Regione, al fine di valorizzare il patrimonio agricoloforestale, di promuovere i processi di ricomposizione e riordino fondiario, di recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate, nonché di favorire la salvaguardia del territorio, istituisca la Banca della Terra Lombarda, che consiste in un inventario pubblico dei terreni pubblici e dei terreni privati, che i proprietari o gli aventi diritto hanno dichiarato disponibili per la temporanea assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta. 



Segnaliamo un interessante appuntamento sulle tecniche di scrittura forense, accreditato dal Consiglio dell'Ordine di Milano.

Processo all’atto: azione formativa sulle tecniche di scrittura forense, di Giovanni Acerboni e Sergio Barozzi

In collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.

10 novembre 2014 h. 15-18 tribunale di Milano
Sala Conferenze Eligio Gualdoni

crediti formativi: 3
Partecipazione: 40 €
Iscrizione online: https://secure.dcssrl.it/eventicoamilano/?requestPage=eventi/html/eventi_lista_guest.php

Antefatto

Il Gruppo Internazionale Mozart, difeso dall’avv. Azzecca-garbugli, ha perduto la causa contro il sig. Bianchi, che aveva conte- stato la legittimità del suo licenziamento (era Direttore Generale di Rossini, una società del Gruppo Mozart). Il giudice aveva proposto una conciliazione. Il difensore del sig. Bianchi l’aveva rifiutata. Il giudice ha infine accolto il ricorso del sig. Bianchi. Mozart ha dovuto pagare un risarcimento molto superiore alla cifra proposta in conciliazione dal giudice.

Il Processo

Mozart ritiene che l’avvocato Azzecca-garbugli abbia perso la causa perché la sua memoria difensiva era scritta male. Dunque, Mozart ricorre contro la memoria. Mozart chiede che l’avv. Azzecca-garbugli gli restituisca la parcella.

Persone

Giudice:
dott. Cesare De Sapia, Presidente Sezione Terza Civile (Tribunale di Milano)

Difensore dell’avv. Azzecca- garbugli:
avv. Daniela Muradore (Studio Muradore)

Difensori di Mozart:
avv. Sofia Bargellini,
avv. Alessandra Rovescalli
(Foro di Milano, Studio legale Lexellent)

Consulente tecnico d’Ufficio: dott. Giovanni Acerboni (italiani- sta, L’ink Scrittura professionale)

Locandina dell'evento disponibile a questa pagina.


Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, con ordinanza collegiale n. 366 del 23 ottobre 2014, ha rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di corretta interpretazione della normativa interna in rapporto a quella comunitaria sovraordinata:
"Se i principi fissati dalle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, n. 2007/66/CE, e del Consiglio n. 89/665/CEE e n. 92/13/CEE, sul miglioramento e sull’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici, ostino ad una normativa nazionale italiana, quale quella sul contributo unificato delineata dagli articoli 9, 13, commi 6-bis e 6-bis.1, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi), e dall’articolo 1, comma 27, della legge 24.12.2012, n. 228, che stabiliscono elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di procedure di aggiudicazione di contratti pubblici".

Il testo dell'ordinanza del TRGA di Trento n. 366 del 23 ottobre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa a questo indirizzo. 

Si ricorda che lo stesso TRGA, con ordinanza n. 23 del 29 gennaio 2014,  aveva  rimesso all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi fissati dalla Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/665/CEE e successive modifiche ed integrazioni, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 13, commi 1-bis, 1-quater e 6-bis, e 14, comma 3-ter, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributo unificato per l’accesso alla giustizia amministrativa in materia di contratti pubblici".

Sul tema del contributo unificato v. anche:


Con sentenza n. 4976 depositata il 6 ottobre 2014 la sezione quarta del Consiglio di Stato conferma l'orientamento circa la non indenizzabilità del vincolo a verde privato.

Richiamati i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179, i giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che

la classificazione a verde privato deve farsi rientrare tra quelle prescrizioni che regolano la proprietà privata alla realizzazione di obiettivi generali di pianificazione del territorio ai quali non può attribuirsi una natura ablatoria e/o sostanzialmente espropriativa (Cons. Stato Sez. IV 13 luglio 2011 n.4242; idem Sez. IV 19/1/2012 n. 244). 
Non può dunque attribuirsi alla destinazione di verde privato (re) impressa da una amministrazione locale a un'area la natura di vincolo a contenuto sostanzialmente espropriativo con la conseguenza che
in mancanza di una limitazione alla proprietà privata intesa sia come disponibilità che utilizzazione del bene, è impossibile far derivare dalla anzidetta destinazione urbanistica un effetto risarcitorio e neppure, in via subordinata, l’insorgenza di un diritto alla indennizzabilità, situazioni giuridiche soggettive di ristoro economico configurabili unicamente in presenza di un vincolo ablatorio o limitativo dei diritti dominicali.
La sentenza n. 4976/2014 della sezione IV del C.S. è disponibile sul sito della Giustizia amministrativa a questo indirizzo.


Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con l’ordinanza n.  536 del 15 settembre 2014, a fronte di un ricorso in appello che consta, escluse le relate di notifica, di 127 pagine, con circa 28-30 righe per pagina, ha “invitato” la parte appellante a produrre una memoria riepilogativa di non oltre 20 pagine, per un massimo di 25 righe per pagina, su formato A4, facilmente leggibile e redatta solo su una facciata della pagina, con testo scritto in caratteri di tipo corrente nonché con interlinee e margini adeguati.

Il testo dell'ordinanza n. 536 del 15 settembre 2014 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa all'indirizzo: www.giustizia-amministrativa.it
 


Secondo la decisione n. 4449 del 1° settembre 2014 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.

Osserva il Consiglio di Stato che:
  • per agire nel processo amministrativo è necessario, non solo essere titolari di una situazione giuridica riconducibile a diritto soggettivo o interesse legittimo, ma anche di un interesse a ricorrere inteso, lungi che come idoneità astratta a conseguire un risultato utile, come interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale;
  • l’’interesse strumentale alla riedizione della procedura è ammesso sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta e sempre che vi sia un interesse connesso ad un “indice di lesività specifico e concreto”, non potendosi ammettere un mero annullamento al fine strumentale di una rinnovazione della procedura in una sorta di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegato ad una posizione direttamente legittimante del ricorrente;
  • il criterio dell’interesse strumentale deve essere necessariamente contemperato con le peculiarità in fatto che caratterizzano la procedura di gara, non potendosi prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione personale della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime.
Il teso della sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014 il nuovo Codice Deontologico Forense.
 
 
Il testo è stato estratto dal sito http://www.gazzettaufficiale.it/, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito http://www.gazzettaufficiale.it/, i testi presenti nella banca dati non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.


Grande soddisfazione è stata espressa dall’avv. Umberto Fantigrossi, presidente dell’Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (UNA), per l’approvazione a Venezia, nel corso del Congresso nazionale forense, della mozione di riconoscimento. “Si tratta del secondo passaggio di accreditamento, dopo quello del Consiglio nazionale forense di poche settimane fa, del nostro nuovo organismo che raccoglie su base federale praticamente tutte le camere e società amministrative presenti sul territorio,” ha dichiarato Fantigrossi. “Si tratta di un ottimo successo, merito della capillare azione svolta dalle nostre associate, che ci consentirà  di operare in modo più autorevole per la riforma del processo amministrativo e per avviare tutte le iniziative attuative del nostro Manifesto delle idee approvato a febbraio di quest’anno”.



Pubblicata la Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato aggiornata al 1° settembre 2014.

Carta dei Servizi della Quinta Sezione del Consiglio di Stato (testo estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Si ricorda che giovedì 25 settembre 2014, dalle 15:00 alle 18:00, presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Como, si terrà l'evento formativo: “Lo stato di attuazione della nuova legge professionale con particolare riferimento agli atti regolamentari e amministrativi di prima applicazione nell'analisi dell'avvocato amministrativista”, con relatore l’avv. Guido Bardelli.
 
 


Pubblichiamo il testo coordinato della parte I del D.P.R. n. 380/2001 con le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2014 unitamente alla guida per la consultazione.
 
 
 
Il testo e la guida sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.
 


Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014 sono stati pubblicati:
  • il decreto legge  12 settembre 2014, n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile";
  • il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive".
 
 
Testo D.L. n. 133 del 2014

I testi sono stati estratti dal sito www.normattiva.it, ove è possibile consultare gratuitamente i testi presenti nella banca dati.
Si segnala che, come da avviso pubblicato sul sito www.normattiva.it, i testi presenti nella banca dati "Normattiva" non hanno carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.


Sul B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la costituzione di un primo elenco di professionisti avvocati da utilizzare per il patrocinio e la difesa in giudizio della Regione Lombardia.
L’elenco si articola nelle seguenti sezioni: diritto civile; tributario; del lavoro; penale; amministrativo; costituzionale.
Saranno prese in considerazione le domande sia di singoli professionisti sia di studi associati attestanti il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori, oltre ad una comprovata esperienza professionale quinquennale in una o più delle sezioni in cui si articola  l’elenco.
Le domande di iscrizione nell’elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul B.U.R.L.
Il B.U.R.L. n. 33, Serie Avvisi e Concorsi, del 13 agosto 2014, contenente il testo integrale dell'avviso, è reperibile sul sito ufficiale di consultazione del B.U.R.L. al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4402 del 28 agosto 2014, riformando la sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione I, n. 1397/2014, ha ritenuto legittimo l’ordine di rimozione di una bacheca utilizzata da un gruppo consiliare, la cui installazione era stata in precedenza autorizzata, motivato sul rilievo che il gruppo consiliare non era più attivo e che, pertanto, doveva ritenersi venuta meno la finalità per la quale la bacheca era stata autorizzata.
Il Giudice di prime cure aveva annullato il provvedimento comunale di rimozione della bacheca, incentrando, sostanzialmente, la motivazione sulla violazione del principio della libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Costituzione in favore del quisque de populo.
In accoglimento dell'appello, il Consiglio di Stato ha osservato che:
  • l’efficacia dell’autorizzazione all’installazione della bacheca deve ritenersi esaurita con il venir meno del soggetto politico in funzione della cui costituzione il titolo era stato accordato;
  • il provvedimento comunale impugnato non ha violato il diritto costituzionale tutelato dall’art. 21 della Carta Costituzionale, stante la mancanza, nella fattispecie concreta, del soggetto titolare dello stesso diritto;
  • poiché non ci si trova in presenza di un’azione popolare, non è consentito accordare tutela neppure ai soggetti terzi che, senza autorizzazione, hanno di fatto utilizzato la bacheca, né tantomeno a qualsiasi interessato.


Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 190 del 18 agosto 2014, Supplemento Ordinario n. 70, è stata pubblicata  la legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del  decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”.




La Camera dei Deputati, nella seduta del 7 agosto 2014, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari (C. 2486-B), nel testo già approvato dalla Camera dei Deputati e come modificato dal Senato della Repubblica.


A questo indirizzo della Camera dei Deputati è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica in sede di esame del disegno di legge di conversione ed ora all’esame della Camera dei Deputati in seconda lettura.


Con l'ordinanza n. 1057 del 30 luglio 2014, la Sezione Quarta del TAR Lombardia, Milano, ha disapplicato l’art. 40, comma 1, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 per incompatibilità comunitaria, nella parte in cui introduce, nella materia degli appalti pubblici, l’obbligo di subordinare necessariamente l’efficacia della misura cautelare alla prestazione di una cauzione, atteso che tale previsione risulta contrastante con gli artt. 1 e 2 della direttiva comunitaria 11 dicembre 2007 n. 66, che impongono agli Stati membri l’adozione di misure idonee a garantire, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, procedure di ricorso accessibili ed efficaci, senza alcuna discriminazione tra i vari operatori in dipendenza della loro diversa capacità finanziaria.

(Il testo dell'ordinanza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


A questo indirizzo del Senato della Repubblica è consultabile il testo decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 comprendente le modifiche apportate dalla Camera dei Deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei Deputati il 31 luglio 2014 (A.C. n. 2486-A/R) e trasmesso al Senato della Repubblica il 1° agosto 2014 (A.S. n. 1582).
 
 


Il TAR Lombardia, Milano, Sez. I, con la sentenza 11 luglio 2014 n. 1897, si allinea all’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ordinanze nn. 6594 e 6595 del 2011 e n. 10305 del 2013) e dichiara il proprio difetto di  giurisdizione in favore del giudice ordinario sulla richiesta di risarcimento del danno asseritamente derivante al titolare di una concessione edilizia, che tuttavia è stata ritenuta illegittima e, pertanto, disapplicata dal giudice ordinario.
Questo, in sintesi, il percorso argomentativo seguito dal TAR:
  • il provvedimento che aveva concesso il diritto ad edificare e che, perché illegittimo, legittimamente è stato posto nel nulla (ovvero disapplicato) continua a rilevare per il proprietario del fondo o il titolare di altro diritto, che lo abiliti a costruire sul fondo, esclusivamente quale mero comportamento degli organi che hanno provveduto al suo rilascio, integrando così, ex art. 2043 c.c., gli estremi di un atto illecito per violazione del principio del neminem laedere, imputabile alla pubblica amministrazione in virtù del principio di immedesimazione organica;
  • tale atto con la sua apparente legittimità ha ingenerato nel suo destinatario l'incolpevole convincimento (avendo questo il diritto di fare affidamento sulla legittimità dell'atto amministrativo e, quindi, sulla correttezza dell'azione amministrativa) di poter procedere alla edificazione del fondo;
  • con la domanda di risarcimento fondata sull'affidamento viene in considerazione un danno che oggettivamente prescinde da valutazioni sull'esercizio del potere pubblico, fondandosi su doveri di comportamento, il cui contenuto non dipende dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto che ne è responsabile; anche la pubblica amministrazione, come qualsiasi privato, è tenuta, infatti, a rispettare nell'esercizio dell’attività amministrativa i principi generali di comportamento, quali la perizia, la prudenza, la diligenza, la correttezza;
  •  la tutela, non essendo collegata alla impugnabilità di un atto, non può essere attratta nell'ambito di applicazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che l’autonoma tutela risarcitoria non costituisce un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva.
(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/)


Su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 un intervento del prof. Enrico De Mita a proposito della decisione depositata in segreteria il 29 gennaio 2014 dal Tar di Trento (Sezione Unica), con cui è stato chiesto al segretario generale del Tribunale regionale di giustizia amministrativa se i principi fiscali della direttiva Ue del Consiglio 21 dicembre 1989 (successiva modificazione e integrazione) ostino a una normativa quale quella delineata dagli articoli 13 e 14 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115 (come progressivamente novellato dagli interventi legislativi successivi) che hanno stabilito elevati importi di contributi unificati per l'accesso alle giustizie amministrative in materia di contratti pubblici.

L'articolo del prof. Enrico De Mita su Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 è disponibile a questo indirizzo 

Sul tema del contributo unificato v. anche CONTRIBUTO UNIFICATO: SOSPESO DA TRGA DI TRENTO UN “INVITO AL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E IRROGAZIONE SANZIONE”.


Nella seduta del 25 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che all'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiunge in fine i seguenti periodi:
 «Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.».


Il comune non ha in linea di principio l’obbligo di motivare la quantificazione della misura d’imposta all’interno dell’ambito stabilito dalla legge; solamente nei casi in cui sia la stessa legge a vincolare le delibere tariffarie a determinati parametri, ricorre l’obbligo motivazionale, cosa che non accade in materia di imposta comunale sugli immobili che è finalizzata al finanziamento delle spese generali del comune.
Il Comune non ha l'obbligo di motivare la quantificazione della percentuale d'imposta all'interno dell'intervallo stabilito, più di quanto abbia l'obbligo di motivare la quantificazione delle singole voci del bilancio di previsione; ne consegue che il mero riferimento al soddisfacimento delle esigenze di bilancio integra la motivazione della scelta di fissare l’aliquota più elevata consentita dalla legge.

In tal senso si esprime il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 3930 del 24 luglio 2014
 

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Il 24 luglio 2014 il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  ha presentato il testo del disegno di legge: Principi in materia di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana.
La bozza del testo è oggetto di consultazione pubblica on-line, che resterà aperta fino al 15 settembre 2014 per la raccolta di proposte e spunti critici.
Tali contributi potranno essere inviati al seguente indirizzo e-mail: lecittavivibili@mit.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasposrti al seguente: indirizzo.


La Giunta Regionale, con la delibera 11 luglio 2014 n. X/2130, pubblicata sul BURL, Serie Ordinaria n. 30 del 22 luglio 2014, ha approvato la disciplina del procedimento di nomina dei commissari ad acta per il completamento della procedura di approvazione dei PGT di cui all’art. 25 bis, comma 3, della l.r. n. 12 del 2005.
La disciplina, in sintesi, prevede che:
  • Entro il 29 agosto 2014 l’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo diffida, tramite pec, i comuni che non hanno approvato il PGT entro il 30 giugno 2014, invitandoli ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del piano entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo.
  • La Giunta regionale, scaduto inutilmente il termine di 120 giorni di cui sopra, nomina, nei successivi 60 giorni, un commissario ad acta per assumere, in via sostitutiva, tutti gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del PGT, ivi compreso il provvedimento di approvazione del PGT medesimo.
  • Il provvedimento di nomina stabilisce anche il termine - determinato in base alla popolazione residente e allo stadio procedurale del PGT del comune commissariato, secondo il prospetto riportato nella delibera - assegnato al commissario ad acta per provvedere, nonché il relativo compenso.
  • Dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione viene meno per i comuni commissariati la potestà di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione del PGT.
  • In caso di comprovata impossibilità di portare a termine il mandato affidatogli nel termine assegnato, il commissario ad acta può ottenere dalla Giunta regionale una proroga avente durata comunque non superiore al termine iniziale; la richiesta di proroga deve essere motivata e va presentata almeno un mese prima della scadenza del termine medesimo.
  • Gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
  • Con la diffida dell’Assessore al territorio, urbanistica e difesa del suolo viene segnalato che la Regione è tenuta a comunicare alla Procura Regionale della Corte dei Conti i casi di avvenuta nomina di commissari ad acta il cui compenso è a carico delle amministrazioni commissariate, affinché possa essere valutata l’eventuale sussistenza di responsabilità personali.


Nella seduta del 22 luglio 2014 la Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni ha approvato, in sede referente, un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, che sostituisce il primo comma dell’art. 18 con i seguenti:
«1. Nelle more della rideterminazione dell'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, in assenza di misure di attuazione del piano di cui al comma 1-bis, a decorrere dal 1° luglio 2015 sono soppresse le sezioni staccate di tribunale amministrativo regionale aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello, ad eccezione della sezione autonoma della provincia di Bolzano. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione. Dal 1° luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale.
  1-bis. Entro il 31 dicembre 2014 il Governo, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, presenta al Parlamento una relazione sull'assetto organizzativo dei tribunali amministrativi regionali, che comprende un'analisi dei fabbisogni, dei costi delle sedi e del personale, del carico di lavoro di ciascun tribunale e di ciascuna sezione, nonché del grado di informatizzazione. Alla relazione è allegato un piano di riorganizzazione, che prevede misure di ammodernamento e razionalizzazione della spesa e l'eventuale individuazione di sezioni da sopprimere, tenendo conto della collocazione geografica, del carico di lavoro e dell'organizzazione degli uffici giudiziari.
».
Il testo completo dell’emendamento è consultabile nell'allegato 2 al verbale della seduta del 22 luglio 2014 della Commissione  Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, consultabile sul sito della Camera dei Deputati al seguente indirizzo


La Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, con la sentenza del 17 luglio 2014 (cause C 58/13 e C 59/13), ha statuito che: “l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, deve essere interpretato nel senso che non può costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita”.


Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, con la sentenza n. 1842 in data 11 luglio 2014, ha annullato la previsione di una variante al PGT in quanto carente di istruttoria e di motivazione in relazione alla precedente vocazione edificatoria dell’area dei ricorrenti e al cospetto di un affidamento dei proprietari riguardo alla possibilità di costruirvi una determinata volumetria.

Ad avviso del TAR milanese, nonostante generalmente si ritenga sufficiente che l’amministrazione fornisca una sommaria motivazione delle proprie scelte pianificatorie e che non contenga, dunque, un’analitica confutazione delle singole osservazioni svolte dalla parte interessata, la scelta deve, pur sempre, esternare le ragioni a supporto di una legittima e ragionevole potestà pianificatoria.

La motivazione degli atti di pianificazione urbanistica deve, sempre secondo il TAR, trovare un concreto raffronto con la realtà territoriale del comune cui si riferisce, evidenziandone le peculiarità che ne giustificano la scelta anche in relazione ai contrapposti interessi dei privati, eventualmente contemperando le più varie esigenze, soprattutto quando si va a modificare un assetto ormai consolidato e per gli stessi molto più vantaggioso.

(Il testo della sentenza è stato estratto dal sito istituzionale della Giustizia Amministrativa; indirizzo web: https://www.giustizia-amministrativa.it/).


Il TAR Campania, Salerno, Sezione II, con la sentenza n. 1383 del 16 luglio 2014, ribadisce che l’incarico ai legali esterni, consistente nella complessiva attività di assistenza e consulenza legale da espletarsi in favore di un Comune, ovvero nella gestione di tutto il servizio di attività legale dell’amministrazione, comprensivo di attività di consultazioni orali, scritte, e di redazione di pareri, va affidato mediante una procedura comparativa allo scopo di selezionare, secondo logiche concorrenziali, il contraente.

Nella fattispecie, precisa il TAR, non si tratta dell’affidamento, in via fiduciaria, di un singolo incarico o di una singola attività afferente ad una specifica vertenza legale, ma, piuttosto, della organizzazione di una complessiva attività di assistenza in favore dell’ente locale, da farsi rientrare, a pieno titolo, nella nozione ampia di consulenza legale.


Pubblichiamo la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 14 luglio 2014, contenente le osservazioni in merito all’art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, avente ad oggetto la riforma degli onorari dell’Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici.


GIUSTIZIA EFFICIENTE E AUTORITÀ INDIPENDENTI PER RILANCIARE L’ECONOMIA (CONV. D.L. 90/2014)
Convegno 21 luglio 2014
Politecnico di Milano - Aula Rogers
Via Ampère 2 - Edificio 11
Il programma prevede:

Ore 14.30 - Registrazione
Saluti
Ilaria Valente (Preside della Scuola di Architettura e Società)
Ugo Taucer (Capo di Gabinetto del Prefetto di Milano)
Valentina Aprea (Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia)
Relazioni introduttive
Ore 15.00 - Pierluigi Mantini (Politecnico di Milano - Consiglio di Presidenza Giustizia Amministrativa)
Ore 15.15 - Francesco Mariuzzo (Presidente TAR Lombardia - Milano)
Ore 15.30 - Marco Sica (Università dell’Insubria)
Ore 16.30 - Tavola rotonda
Coordina: Maria Agostina Cabiddu (Politecnico di Milano)
Intervengono:
Guido Bortoni (Presidente Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il sistema idrico)
Angelo De Zotti (Presidente TAR Brescia)
Umberto Fantigrossi (Presidente Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti)
Emanuele Fiano (Relatore d.l. conv. d.l. 90/2014)
Ennio Macchi (Politecnico di Milano)
Francesco Marzari (EXPO 2015)


Ad avviso del TAR Sicilia, Sezione di Palermo, solo nella misura in cui le parti offrano al giudice atti defensionali chiari e sintetici è possibile che il giudice renda un celere servizio di giustizia con la tempestiva pubblicazione del dispositivo e il deposito di una sentenza chiara e sintetica (e possibilmente anche semplificata).

Sempre secondo il TAR siciliano, in mancanza del rispetto, a monte, del fondamentale principio di sinteticità degli atti di parte, il giudice, per assicurare, a valle, il rispetto del principio di sinteticità della sentenza, dovrà necessariamente circoscrivere la materia del contendere ai soli punti controversi (anche alla luce delle indicazioni già fornite in sede cautelare e all’esito dell’attività istruttoria eventualmente disposta); dovrà poi fare contemporanea applicazione dei principi dell’acquiescenza e dell’assorbimento dei motivi non esaminati.

Ritiene, infine, il TAR di Palermo che, in ossequio ai principi di speditezza che necessariamente connotano il rito in materia di appalti, specie quanto si tratta dei provvedimenti di esclusione dalla gara e anche di ammissione, va peraltro riconosciuta la legittimità della redazione della motivazione della sentenza per relationem, attraverso il richiamo delle contrarie argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice riterrà quindi di fare proprie.
 
Il testo della sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione I, 8 luglio 2014, n. 1787, è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.
 
 


Nella seduta del 12 giugno 2014, la Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI ha adottato i moduli semplificati e unificati perla presentazione dell'istanza di permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Le Regioni, ove necessario, dovranno adeguare in relazione alle specifiche normative regionali di settore, i contenuti dei quadri informativi dei moduli semplificati ed unificati, di cui all'Accordo del 12 giugno 2014, utilizzando i quadri e le informazioni individuati come variabili; i Comuni dovranno adeguare la modulistica in uso sulla base delle previsioni dell'Accordo.

Il testo dell'Accordo è pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2014.


La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 197 in data 11 luglio 2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge regionale Piemonte n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce il comma 6 dell’art. 16-bis della legge regionale n. 56 del 1977, prevedendo una generale sottrazione al processo di valutazione ambientale strategica (VAS), tanto delle varianti degli strumenti urbanistici generali disciplinate dal medesimo articolo che determinano l’uso a livello locale di aree di limitate dimensioni, quanto degli specifici altri tipi di varianti contemplati nello stesso articolo.

La radicale esclusione di tutte codeste varianti non solo dalla valutazione ambientale strategica, ma anche dalla stessa verifica di assoggettabilità determina, per la Corte, un palese vulnus alla tutela approntata dalle disposizioni di cui agli articoli 6 e 12 del d.lgs. n. 152 del 2006, che prevedono che la necessità del ricorso alla procedura di VAS o di assoggettabilità dipenda, non già da un dato meramente quantitativo riferito alle dimensioni di interventi la cui inoffensività sull’ambiente sia aprioristicamente ed astrattamente affermata in ragione della loro modesta entità, bensì dalla accertata significatività dell’impatto sull’ambiente e sul patrimonio culturale che detti interventi (seppure non estesi) concretamente hanno capacità di produrre.

La Corte Costituzionale ha, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 34 della legge reg. n. 3 del 2013, nella parte in cui sostituisce l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 56 del 1977, in quanto non prevede la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale, in contrasto con l’art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.

La Corte ribadisce che l’impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull’intero territorio nazionale; al contrario, nella specie, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti viene a degradare, nella sostanza, la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica.
Il testo della sentenza è consultabile sul sito della Corte Costituzionale al seguente indirizzo.


Il Consiglio di Stato, con la decisione della Sezione Quinta n. 3144 del 23 giugno 2014, ha annullato una sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto illegittima la nomina di una giunta comunale per violazione del principio della parità di accesso alle cariche amministrative tra uomini e donne.
 
Secondo il giudice di primo grado, in una prospettiva di effettività di tutela in senso sostanziale, la concreta attuazione del principio di non discriminazione, in relazione ai principi di proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo e dall’attuazione della Corte di Strasburgo, doveva essere individuata nella garanzia del rispetto di una soglia quanto più approssimata alla pari rappresentanza dei generi, da indicarsi nel 40% di persone del sesso sotto-rappresentato.
 
Il Consiglio di Stato, a sostegno della sua decisione di riforma, rileva che:
  • l’art. 51, comma 1, della Costituzione, finalizzato a promuovere la pari opportunità tra donne e uomini, ha natura meramente programmatica;
  • i principi di non discriminazione, proporzionalità e adeguatezza discendenti dal diritto europeo non sono direttamente invocabili quali parametri di legittimità degli atti amministrativi nazionali se non nel significato di vietare ogni condotta discriminatoria;
  • nel caso specifico le disposizioni statutarie dell’ente locale erano prive di contenuti precettivi, in ragione della loro vaga e generica formulazione;
  • il nuovo disposto di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000, novellato nel senso che gli statuti debbano ora garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte, non è rilevante, poiché esso implica che, per il futuro, non potranno più ammettersi giunte monogenere, al di fuori del caso estremo di concreta e motivata impossibilità di assicurare tale presenza, imponendo la compresenza dei generi, ma non anche il loro riequilibrio, rimesso all’autonomia statutaria dell’Ente.