Secondo la decisione n. 4449 del 1° settembre 2014 della Terza Sezione del Consiglio di Stato, l’interesse pratico alla rinnovazione della gara non comporta da solo la titolarità di una posizione giuridica fondante la legittimazione al ricorso, atteso che tale interesse non si distingue da quello che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.

Osserva il Consiglio di Stato che:
  • per agire nel processo amministrativo è necessario, non solo essere titolari di una situazione giuridica riconducibile a diritto soggettivo o interesse legittimo, ma anche di un interesse a ricorrere inteso, lungi che come idoneità astratta a conseguire un risultato utile, come interesse personale, concreto ed attuale al conseguimento di un vantaggio materiale o morale;
  • l’’interesse strumentale alla riedizione della procedura è ammesso sempre che sussistano in concreto ragionevoli possibilità di ottenere l’utilità richiesta e sempre che vi sia un interesse connesso ad un “indice di lesività specifico e concreto”, non potendosi ammettere un mero annullamento al fine strumentale di una rinnovazione della procedura in una sorta di giurisdizione di diritto oggettivo, scollegato ad una posizione direttamente legittimante del ricorrente;
  • il criterio dell’interesse strumentale deve essere necessariamente contemperato con le peculiarità in fatto che caratterizzano la procedura di gara, non potendosi prescindere dalla verifica della c.d. prova di resistenza con riferimento alla posizione personale della parte ricorrente rispetto alla procedura selettiva le cui operazioni sono prospettate come illegittime.
Il teso della sentenza del Consiglio di Stato è consultabile sul sito della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.