Il Consiglio di Stato esamina i presupposti per l’esercizio del potere di autotutela e, premesso che l’interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto illegittimo deve essere integrato da ragioni differenti dalla mera esigenza di ripristino della legalità, osserva che l’apprezzamento del presupposto in questione non può neanche risolversi nella tautologica ripetizione degli interessi sottesi alla disposizione normativa la cui violazione ha integrato l’illegittimità dell’atto oggetto del procedimento di autotutela.
Alla stregua delle coordinate ermeneutiche così tracciate, il Consiglio di Stato ritiene che la mera indicazione dell’interesse pubblico all’igiene, alla sicurezza e al decoro, sottese alla normativa sulle distanze tra edifici recata dal DM n. 1444/1968, senza alcuna ulteriore argomentazione concreta circa le ragioni dell’attualità dell’esigenza della reintegrazione di quei valori (in relazione alla situazione di fatto prodottasi per effetto dell’attuazione dei titoli edilizi originari), si rivela insufficiente a legittimare l’annullamento di un permesso di costruire.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 341 del 27 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Si ricorda che il 3 febbraio 2017, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, si terrà a Como, presso il Tribunale Ordinario, Aula Magna, l'incontro formativo organizzato dalla Camera Amministrativa dell'Insubria, nell'ambito del piano dell'offerta formativa 2017, dal titolo: “Incarichi di consulenza, servizi legali, patrocinio giudiziale: la disciplina per il loro affidamento da parte della P.A. alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici”.
Le iscrizioni possono essere effettuate tramite il portale Sfera, accedendo alla sezione degli eventi dell'Ordine degli Avvocati di Como.
La partecipazione è gratuita e dà diritto al riconoscimento di n. 3 crediti formativi.
Relatori sono il consigliere della Corte dei conti, Sezione Regionale per la Lombardia, dott. Donato Centrone e l’avvocato Gianni Mantegazza del Foro di Como.


Il TAR Calabria, Catanzaro, 

preso atto che:
  • l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
  •  l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal legale rappresentante, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente perché l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), in quanto:
  • la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso);
  • non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.


L’ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 33 del 26 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Napoli precisa che il comma 7 dell’art. 120 c.p.a. - ai sensi del quale, a eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti - deve essere interpretato nel senso di riconoscere alla parte ricorrente la facoltà (e non l’obbligo) di proporre autonoma impugnativa avverso il provvedimento di aggiudicazione della gara, ove questo sia sopraggiunto all’introduzione del non ancora definito giudizio ex art. 120, comma 6 bis, c.p.a., senza in assoluto escludere né la possibilità di un’impugnativa congiunta, né la proposizione successiva di motivi aggiunti.
Quanto al rito applicabile in queste ipotesi, ovverosia in presenza di impugnative di atti inerenti alla medesima procedura di gara di appalto ma assoggettate a riti con un diverso grado di specialità, il TAR rileva che, in base all’art. 32 c.p.a., sussiste un principio di prevalenza del rito che si presti a fornire maggiori garanzie per tutte le parti coinvolte nell’unica vicenda processuale, in ragione della necessità di individuare tra più discipline confliggenti quella che fissi regole e termini processuali in grado di offrire una maggiore salvaguardia del diritto di difesa; tale rito deve individuarsi in quello disciplinato dal comma 6 dell’art. 120 c.p.a., che ormai in maniera consolidata e “ordinariamente” si applica all’impugnativa di provvedimenti concernenti le procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, tanto da prevalere anche sul rito ordinario (come, ad esempio, in caso di proposizione congiunta di domanda di annullamento di atti della procedura e domanda risarcitoria).

La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Ottava, n. 434 del 19 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, dopo aver richiamato la deliberazione n. 19/2009 resa dalla Sezione regionale di controllo per la Basilicata (che aveva ritenuto preferibile, pur tra le varie opzioni scrutinabili dall’interprete, la tesi che riconduce il contratto di patrocinio legale nell’ambito del contratto d’opera intellettuale regolato dall’art. 2230 c.c. e ss.) afferma che:
«Detta interpretazione è preferibile anche a parere di questo Collegio, ove si consideri che il patrocinio legale è occasionato da esigenze contingenti di difesa in giudizio, che non è predeterminabile nei suoi aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione, che  è sempre un’obbligazione di mezzi. A ciò si aggiunga anche la natura  strettamente fiduciaria della prestazione che non è compatibile con una procedura concorsuale e/o comparativa  per la scelta del difensore. 
Queste considerazioni trovano peraltro conforto nella direttiva 2014/24/UE relativa ai contratti di appalto ove al punto 25 del considerato viene evidenziato che “ Taluni servizi legali ... comportano la rappresentanza dei clienti in procedimenti giudiziari da parte di avvocati, ... Tali servizi legali sono di solito prestati da organismi o persone selezionate o designate secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti (….). Tali servizi legali dovrebbero pertanto essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva”.
Così come l’art. 10, alla lettera i), esclude l’applicazione della disciplina degli appalti nei confronti della  rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’ art. 1 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio: 
— in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; oppure
— in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro o un paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali.
Tutto ciò considerato l’affidamento di incarichi legali per la difesa in giudizio non è soggetto alla normativa del codice degli appalti e, segnatamente, ai richiamati articoli 20 e 27 del d.lgs. 163/2006».

La sentenza della Corte di conti, Sezione giurisdizionale della Calabria, n. 344 del 27 dicembre 2016 è consultabile sul sito della Corte dei conti, sezione banca dati delle sentenze.


Pubblicato sul sito istituzionale della Corte Costituzionale il seguente avviso:

«Oggi, 25 gennaio 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 52 del 2015 (c.d. Italicum), sollevate da cinque diversi Tribunali ordinari.
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità proposte dall’Avvocatura generale dello Stato. Ha inoltre ritenuto inammissibile la richiesta delle parti di sollevare di fronte a se stessa la questione sulla costituzionalità del procedimento di formazione della legge elettorale, ed è quindi passata all’esame delle singole questioni sollevate dai giudici.
Nel merito, ha rigettato la questione di costituzionalità relativa alla previsione del premio di maggioranza al primo turno, sollevata dal Tribunale di Genova, e ha invece accolto le questioni, sollevate dai Tribunali di Torino, Perugia, Trieste e Genova, relative al turno di ballottaggio, dichiarando l’illegittimità costituzionale delle disposizioni che lo prevedono.
Ha inoltre accolto la questione, sollevata dagli stessi Tribunali, relativa alla disposizione che consentiva al capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione. A seguito di questa dichiarazione di incostituzionalità, sopravvive comunque, allo stato, il criterio residuale del sorteggio previsto dall’ultimo periodo, non censurato nelle ordinanze di rimessione, dell’art. 85 del d.p.r n. 361 del 1957.
Ha dichiarato inammissibili o non fondate tutte le altre questioni.
All’esito della sentenza, la legge elettorale è suscettibile di immediata applicazione.
dal Palazzo della Consulta, 25 gennaio 2017»


Pubblichiamo l'avviso del TAR Milano sulle copie di cortesia, con il quale:
  • si richiede agli avvocati di depositare, entro il più breve termine possibile dal deposito telematico, tenendo anche in considerazione i tempi di fissazione dell’udienza in caso di istanza cautelare e riti speciali, una copia cartacea degli atti e dei documenti con la relativa attestazione di conformità;
  • si precisa che per il ricorso deve essere depositata la copia integrale dell’atto comprensiva di procura alle liti e di relazione di notifica;
  • si consente il deposito della copia di cortesia anche mediante spedizione postale o per corriere alla Sezione avanti alla quale pende il giudizio.


Avviso


Il TAR Basilicata precisa che ove l’atto di ammissione a una gara non sia stato pubblicato sul profilo committente della stazione appaltante ex art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, il termine decadenziale di 30 giorni di impugnazione di tale atto inizia decorrere dalla ricezione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, conclusivo del procedimento.

La sentenza del TAR Basilicata, Sezione Prima, n. 24 del 13 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il TAR Milano, con riferimento a una contestazione di abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:
  • richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia a tutela della salute pubblica; tuttavia, il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire agli estranei di invadere l'area e di abbandonarvi rifiuti, eccedendo un impegno di tale entità gli ordinari canoni della diligenza media e del buon padre di famiglia, alla base della stessa nozione di colpa;
  • ritiene che la delimitazione di un’area con una rete, sostenuta da pali metallici e con filo spinato, e l’apposizione, in prossimità della porta di accesso, di una sbarra in ferro collegata per l’apertura a un lucchetto, a delimitazione e protezione dell’accesso all’area, sia modalità idonea per adempiere ai doveri di diligenza e per escludere che il proprietario dell’area possa essere ritenuto oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi (nella fattispecie, peraltro, tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 144 del 20 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Secondo il Consiglio di Stato, il pagamento pecuniario della somma di cui di cui all’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 va qualificata non alla stregua di sanzione automatica, ma quale onere per la riammissione, per il che è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione, come oggi previsto dall’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016; disposizione quest’ultima che, nonostante la portata apparentemente innovativa, ha carattere interpretativo e consente, quindi, di orientare una corretta esegesi in merito alla portata e al contenuto della disciplina pregressa. 

La sentenza, resa in forma semplificata, del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 92 del 16 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Il Consiglio di Stato ritorna sulla questione della notifica a mezzo p.e.c. (in fattispecie prima dell’avvio del P.A.T.) e così statuisce:
Sulla scorta della più attendibile giurisprudenza ( cfr. ad es. III Sez. n. 189 del 2016) deve infatti rilevarsi che nel processo amministrativo, in assenza di apposita autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52 comma 2 c.p.a., è inammissibile la notifica del ricorso giurisdizionale mediante posta elettronica certificata ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53 essendo esclusa, in base all'art. 16-quater comma 3-bis, s.l. 2012 n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221, l'applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l'operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione.
In senso opposto non può valorizzarsi (come invece fa altro indirizzo giurisprudenziale: cfr. ad es. III Sez. n. 3565 del 2016) la tendenza del processo amministrativo a trasformarsi in processo telematico, atteso che siffatta "tendenza" rappresenta prima del 1.1.2017 un mero orientamento, che doveva comunque tradursi in regole tecnico-operative concrete, demandate appunto ad un apposito strumento regolamentare, in assenza delle quali il Giudice amministrativo non può certo sostituirsi al legislatore statuendo l'ordinaria applicabilità di una forma di notifica all’epoca ( e cioè prima dell’avvio del P.A.T.) ancora non tipizzata.
Né – in difetto tra l’altro di costituzione della controparte - può ordinarsi la rinnovazione della notifica, atteso che vertesi in ipotesi di inesistenza della notifica stessa in quanto trattasi di modalità di notificazione priva di qualsivoglia espressa previsione normativa circa l'idoneità della forma prescelta a configurare un tipico atto di notificazione come delineato dalla legge; tipicità, questa, che non consente nemmeno di poter ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di errore scusabile”.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 156 del 17 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.


Il Consiglio di Stato ha reso il parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sugli adempimenti da compiere in attuazione alla sentenza n. 251 del 2016 della Corte Costituzionale.
Si ricorda che con detta sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni in materia di dirigenza pubblica, riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale, contenute nella legge 7 agosto 2015 n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, per lesione delle competenze regionali (vedi anche il precedente post).

Il parere del Consiglio di Stato, commissione speciale, n. 83 del 17 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.



Il TAR Napoli precisa che l’obbligazione assunta di provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione deve qualificarsi "propter rem", nel senso che va adempiuta non solo da colui che ha stipulato la convenzione urbanistica, ma anche da colui che, se soggetto diverso, richiede la concessione edilizia e da colui che realizza le opere di trasformazione edilizia ed urbanistica, valendosi della concessione edilizia rilasciata al suo dante causa; l’obbligazione in solido per il pagamento degli oneri di urbanizzazione e la natura reale dell'obbligazione in esame riguarda dunque i soggetti che stipulano la convenzione, quelli che richiedono la concessione e quelli che realizzano l'edificazione e i loro aventi causa.
Il TAR aggiunge che la scadenza del termine decennale per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione non fa venire meno la relativa obbligazione, la quale, al contrario, diventa esigibile proprio da tale momento, dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine di prescrizione.


La sentenza del TAR Campania, Napoli, Sezione Seconda, n. 187 del 9 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.   


Si comunica che il giorno 16 gennaio 2017 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi dell’Insubria di Como (via Sant'Abbondio 12) inizierà, con la lezione della prof.ssa Barbara Pozzo, il Corso in oggetto, organizzato dall'Università degli Studi dell'Insubria unitamente alla Camera Amministrativa dell'Insubria, alla Camera Civile di Como e alla Camera Penale di Como e Lecco, con la collaborazione e il sostegno del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Como.
Il Corso si terrà come da programma allegato e i singoli incontri che si terranno dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (già inseriti nel POF 2017) sono prenotabili sulla piattaforma Sfera.
Stante la natura multidisciplinare del Corso, per maggiore libertà di iscrizione in base agli interessi professionali e ai settori di attività di ciascuno, è consentita la partecipazione alle singole lezioni (con maturazione di n. 3 crediti formativi per ciascuna).


Secondo il TAR Liguria la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale priva di rilevanza anche la procura a suo tempo conferita per la proposizione di motivi aggiunti e rende conseguentemente inammissibili i motivi aggiunti privi di idonea procura, con i quali sono stati impugnati dei nuovi provvedimenti.


La sentenza del TAR Liguria, Sezione Seconda, n. 5 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.