Il TAR Milano, con riferimento a una contestazione di abbandono incontrollato di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006:
  • richiama l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale, ai fini della rimozione di rifiuti abbandonati su terreni di proprietà privata, il requisito della colpa può consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia a tutela della salute pubblica; tuttavia, il dovere di diligenza che fa capo al titolare del fondo non può spingersi sino al punto da richiedere una costante vigilanza, da esercitarsi giorno e notte, per impedire agli estranei di invadere l'area e di abbandonarvi rifiuti, eccedendo un impegno di tale entità gli ordinari canoni della diligenza media e del buon padre di famiglia, alla base della stessa nozione di colpa;
  • ritiene che la delimitazione di un’area con una rete, sostenuta da pali metallici e con filo spinato, e l’apposizione, in prossimità della porta di accesso, di una sbarra in ferro collegata per l’apertura a un lucchetto, a delimitazione e protezione dell’accesso all’area, sia modalità idonea per adempiere ai doveri di diligenza e per escludere che il proprietario dell’area possa essere ritenuto oggettivamente responsabile dei comportamenti criminali di terzi (nella fattispecie, peraltro, tempestivamente denunciati alle Forze dell’Ordine).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 144 del 20 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.