Il Consiglio di Stato precisa che la competenza alla
stipulazione della convenzione inerente uno strumento urbanistico attuativo è
del dirigente, il quale ben può verificare la legittimità di quanto dalla
stessa previsto e che, in ogni caso, l’amministrazione non è tenuta alla
stipula della convenzione (pur avendone in precedenza approvato lo schema),
laddove non sussistano i dovuti presupposti di legittimità ovvero, nelle more,
siano venuti meno presupposti o condizioni che avevano determinato
l’approvazione del piano e/o del predetto schema di convenzione.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4 del
3 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.