Il Consiglio di Stato precisa che la competenza alla stipulazione della convenzione inerente uno strumento urbanistico attuativo è del dirigente, il quale ben può verificare la legittimità di quanto dalla stessa previsto e che, in ogni caso, l’amministrazione non è tenuta alla stipula della convenzione (pur avendone in precedenza approvato lo schema), laddove non sussistano i dovuti presupposti di legittimità ovvero, nelle more, siano venuti meno presupposti o condizioni che avevano determinato l’approvazione del piano e/o del predetto schema di convenzione.


La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 4 del 3 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.