Il TAR Milano ritiene infondata una eccezione con la quale
si è eccepita la nullità/inammissibilità del ricorso perché l’atto nella
fattispecie risultava intestato al TAR Sicilia, pur essendo stato depositato
avanti al TAR Milano, in violazione del disposto di cui all’art. 163 c.p.c., in
quanto la disposizione del codice di procedura civile, afferente l’atto di
citazione, non pare invocabile nel processo amministrativo,
considerato che l’art. 40 c.p.a. disciplina compiutamente il contenuto del ricorso
e quindi sarebbe da escludere, ai sensi dell’art. 39 comma 1 c.p.a., la
possibilità di un rinvio esterno; in ogni caso, considerata la costituzione in
giudizio della parte resistente, con ampie difese in rito e in merito, deve
ritenersi per il TAR Milano che il ricorso, seppure erroneamente intestato a Tribunale diverso da
quello presso cui è stato (correttamente) depositato, abbia raggiunto il suo
scopo.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Terza, n. 5
del 4 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.