La Corte di Giustizia Ue ha interpretato l’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, ai sensi del quale per i piani e i programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull’ambiente, e ha statuito che:
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle seguenti condizioni:
–  che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da un’autorità regionale o nazionale, e
–  che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima".

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, del 21 dicembre 2016 (causa C-444/15) è consultabile sul sito della Corte di Giustizia UE.