Il TAR Milano ricostruisce la disciplina  del ricorso cumulativo e nel fissare i limiti di ammissibilità di tale gravame dichiara inammissibile un ricorso avverso due dinieghi di autorizzazione al subappalto, che hanno concluso due autonomi procedimenti relativi a due distinte istanze di autorizzazione al subappalto e sono sostenuti da ragioni fattuali e motivazioni autonome.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 69 del 12 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.