Il TAR Calabria, Catanzaro, 

preso atto che:
  • l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;
  •  l’amministrazione resistente ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal legale rappresentante, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40;

ha dichiarato nulla la costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente perché l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma 2, c.p.c.), in quanto:
  • la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1, c.p.a. con riferimento al ricorso);
  • non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.


L’ordinanza del TAR Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, n. 33 del 26 gennaio 2017 è consultabile sul sito di Giustizia Amministrativa.